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testo iniziale
Bacheca informatica a cura dei delegati R.S.U. - FP CGIL del Comune di Voghera
Elezioni RSU 2025
Eletti nella lista FP CGIL:
- Mario Tarlocco
- Francesca Colli
- Nico Barbieri
Composizione RSU 2025
FP CGIL: Tarlocco, Colli e Barbieri
UIL FPL: Guzzetti, Fariseo, Bianchini e Rossi
CISL FP: Zuffi e Cederna
CSE FLPL: Festa
Un ringraziamento a tutti i colleghi che ci hanno sostenuto, cercheremo di non deludervi.
Bonus Natale
A breve l'amministrazione trasmetterà una comunicazione riguardante il bonus Natale e il modello della dichiarazione necessaria.
Il nostro ente non è soggetto alla scadenza del 22 Novembre.
di seguito un link per informazioni:
https://noipa.mef.gov.it/cl/bonus-natale
Alcune osservazioni al nuovo CCI 2019-2021
1)
la nuova indennità di servizio esterno per gli agenti
di polizia locale (art. 14 del CCI) ammonterà a € 2,00 (aumentata da € 1,30 a €
2,00) al giorno, per chi effettivamente svolge il servizio esterno (questo punto è controverso e sarà oggetto di discussione nella prossima RSU);
2)
l’indennità di condizione di lavoro (rischio o disagio
- art. 13 del CCI) sarà di € 1,50 (aumentata da € 1,30 a € 1,50) al giorno, per
effettiva presenza in servizio;
3)
anche la categoria D avrà l’indennità di condizione di
lavoro (rischio o disagio - art. 13 del CCI);
4)
le Progressioni Economiche Orizzontali, per l’anno in
corso, saranno finanziate con € 22.500,00 circa;
5)
la somma per la produttività si aggira a circa
122.500,00 € (dato da confermare);
6)
per quanto riguarda le PEO, il personale interessato
deve possedere il requisito di per 48
mesi (4 anni) maturati nella posizione economica in godimento (art. 12 c. 14
del CCI);
7)
si prevede un tavolo di lavoro per la modifica del
regolamento per l’assegnazione delle PEO;
8)
è prevista la definizione di un budget per ogni
settore che i dirigenti useranno per lo
straordinario e per le varie indennità, comprese le
specifiche responsabilità (art. 10 c. 9 del CCI);
9)
si mantengono valide le dichiarazioni congiunte del
vecchio CCDI riguardanti obiettivi specifici a cui la Giunta comunale può
destinare economie per il personale operaio o mediante riduzione del budget del
lavoro straordinario assegnato al servizio Polizia Locale per il proprio personale.
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PER IL TRIENNIO 2019 - 2021
Bozza CCI con le correzioni ed integrazioni concordate nella seduta di delegazione trattante del 15.02.2019
triennio normativo 2019-2021 e parte economica 2019/2021
TITOLO I –
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I –
Disposizioni Generali
Art. 1 – Oggetto e obiettivi
1.
Il presente contratto collettivo integrativo (di
seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i
contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di
contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
Art. 2 – Ambito di applicazione, durata,
decorrenza, disciplina transitoria
1.
Il presente CCI si applica a tutti i lavoratori in
servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il
personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale presso altri
soggetti – e con contratto di formazione e di somministrazione.
Art. 3 – Interpretazione autentica del contratto integrativo
1.
Nel caso insorgano controversie
sull’interpretazione del presente contratto collettivo integrativo, le
delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato
delle clausole controverse, come organo competente all’adozione delle clausole
di interpretazione autentica.
Art. 4 – Contrattazione Integrativa
1.
La contrattazione
integrativa è finalizzata al raggiungimento di un accordo e si svolge tra i
soggetti sindacali titolari della contrattazione e la delegazione di parte
datoriale.
CAPO
II – Relazioni Sindacali
Art. 5 – Assemblee sindacali
1.
Il diritto di assemblea
si esercita nei modi previsti dall’art. 4 CCNQ 4 dicembre 2017.
Art. 7 – Organismo paritetico per
l’innovazione
1. Al
fine del coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui
all’art. 7, comma 2, lett.b) del CCNL 21/05/2018 sarà definita la disciplina
regolamentare per la realizzazione della modalità relazionale attraverso
l’organismo paritetico per l’innovazione, nel rispetto delle materie, composizione
e modalità operative di cui all’art. 6 del suddetto CCNL.
TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
CAPO I – Risorse e Premialità
Art. 10 – Criteri generali per la ripartizione e
destinazione delle risorse finanziarie
CAPO III
PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE
CAPO IV – Fattispecie,
criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi
alle indennità
Art. 13 – Principi generali
1.
Con il presente contratto collettivo, le parti definiscono
le condizioni di attività lavorativa necessarie per l’erogazione dei compensi
accessori di seguito definiti “indennità”;
Art. 14 – Indennità condizioni di lavoro
1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua
e diretta esposizione a rischi, definiti dal D. Lgs. n.
81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), nonché attività disagiate e maneggio
di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di
effettivo svolgimento delle suddette attività, secondo le seguenti misure e
modalità.
CAPO V – Compensi
previsti da specifiche disposizioni di legge
CAPO VI – PREMIO INDIVIDUALE
Art.
20 - Disciplina del premio differenziale individuale
CAPO V – Sezione polizia locale
Art.
21 – Proventi delle violazioni al codice della strada
TITOLO III –
DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO
Art. 29 - Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Nella seduta di delegazione trattante dell'11.03.2019 sono state concordate ulteriori modifiche, che riporteremo successivamente.
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO (CCI) PER IL TRIENNIO 2019 - 2021
Comune di VOGHERA
(Provincia di Pavia)
Sommario
TITOLO I – DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO
I – Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto e obiettivi 4
Art. 2 - Ambito di applicazione, durata,
decorrenza, disciplina transitoria 4
Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto
decentrato 4
Art. 4 – Contrattazione integrativa 5
CAPO
II – Relazioni sindacali
Art. 5 – Assemblee sindacali 6
Art. 6 – Diritti e agibilità sindacali 6
Art. 7 – Organismo paritetico per l’innovazione 6
TITOLO II – TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL PERSONALE
CAPO
I – Risorse e premialità
Art. 8 – Quantificazione delle risorse
decentrate 7
Art. 9 – Strumenti di premialità 7
CAPO
II – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse
Art. 10 - Criteri generali per la ripartizione
e destinazione delle risorse 8
Art. 11 - Criteri generali per l’attribuzione
dei premi correlati alla performance 8
CAPO
III – Progressioni economiche orizzontali
Art. 12 – Criteri per la definizione delle
procedure per le progressioni economiche 10
CAPO
IV – Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i
compensi relativi alle indennità
Art. 13 – Principi generali 12
Art. 14 – Indennità condizioni di lavoro 13
Art. 15 – Indennità di servizio esterno per il
personale di Polizia Locale 14
Art. 16 – Indennità per specifiche
responsabilità 15
CAPO
V – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge
Art. 17 – Compensi di cui all’art. 43 della
Legge 449/1997 16
Art. 18 – Compensi di cui all’art. 68, comma 2,
lettera g) del CCNL 21/05/2018 16
Art. 19 – Risparmi di cui all’art. 16, comma 5,
del D.L. n. 98/2011 16
CAPO
VI – Premio individuale
Art. 20 – Disciplina del premio differenziale
individuale 17
CAPO
V - Sezione Polizia Locale
Art. 21 – Proventi delle violazioni al codice
della strada 17
TITOLO III –
DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO
CAPO
I – Disposizioni applicabili a particolari tipi di lavoro
Art. 22 – Turnazioni 17
Art. 23 – Criteri per la determinazione della
retribuzione di risultato delle 18 posizioni organizzative
Art.
24 - Salario accessorio del personale comandato o distaccato 18
Art.
25 – Salario accessorio del personale a tempo determinato 19
Art.
26 –Personale parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni
e
per i Servizi in Convenzione 19
CAPO
II – Discipline particolari
Art.
27 - Flessibilità dell’orario di lavoro 19
Art.
28 - Welfare integrativo 19
Art.
29 - Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro 19
Contratto Decentrato Integrativo
per il personale del
comparto del Comune di Voghera
triennio normativo 2019-2021 e parte economica 2019/2021
TITOLO I –
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I –
Disposizioni Generali
Art. 1 – Oggetto e obiettivi
2.
Le materie oggetto di contrattazione integrativa
sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e
con le procedure negoziali stabilite dalla legge.
3.
Le materie oggetto di contrattazione collettiva
integrativa e di confronto sono dettate dal vigente CCNL 21.5.2018.
Art. 2 – Ambito di applicazione, durata,
decorrenza, disciplina transitoria
2.
Il presente CCI ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione
definitiva, fermo restando che, in ogni caso, continuerà a produrre
effetti giuridici sino alla sua totale o parziale sostituzione, per le parti
sostituite o incompatibili, ad opera della stipulazione definitiva del
successivo contratto collettivo integrativo di lavoro presso l’amministrazione,
ai sensi dell’art. 8, comma 7, del CCNL 21.5.2018.
3.
I criteri di ripartizione delle risorse economiche
tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate,
potranno essere rinegoziati con cadenza annuale a richiesta delle parti.
4.
Il presente CCI, ai sensi del comma 2, conserva la
sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui
intervengano norme di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro incompatibili
con la prosecuzione dei predetti effetti, per le parti incompatibili e di
applicazione immediate e precettiva.
5. Il presente CCI sostituisce ogni
precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore
dello stesso.
Art. 3 – Interpretazione autentica del contratto integrativo
2.
L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual
caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la
contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro dieci
giorni dalla richiesta avanzata.
3.
L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto
alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la
clausola controversa con efficacia retroattiva, avente effetti sin dalla data
di vigenza della stessa. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto
sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie
appositamente regolate dall’accordo, solo con il consenso delle parti
interessate.
Art. 4 – Contrattazione Integrativa
2.
I componenti della
delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono
designati dalla Giunta Comunale.
3.
In applicazione del
presente CCI, il Presidente della delegazione di parte pubblica, che presiede
la contrattazione, verificherà, all’inizio di ogni incontro, la titolarità
della rappresentanza dei soggetti presenti al tavolo della trattativa. A tale
scopo ed in applicazione dell’art. 3 del CCNQ 4 dicembre 2017, le
organizzazioni sindacali rappresentative comunicano tempestivamente
all’amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali che
siano dipendenti dell’amministrazione stessa e le eventuali successive
modifiche.
4.
Della riunione di
contrattazione non vi è obbligo di redigere verbale. Solo in caso di accordi
negoziali, è possibile redigere una sintesi dei lavori e delle posizioni
emerse. Durante gli incontri è consentito l’eventuale uso di un unico sistema
di registrazione, predisposto dall’Amministrazione, che è utilizzato previa
comunicazione ai presenti. Le registrazioni costituiscono prova documentale
dell’intero svolgimento delle sedute non riprodotte in forma dattiloscritta.
Esse sono archiviate e conservate per un periodo di 3 anni a cura del Servizio
Risorse Umane e ne è ammessa l’audizione, a richiesta, ai membri delle
delegazioni trattanti.
CAPO
II – Relazioni Sindacali
Art. 5 – Assemblee sindacali
2.
I dipendenti hanno
diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per
12 ore annue pro-capite, retribuite, giustificate secondo il sistema della
rilevazione delle assenze presente nell’Ente effettuando le relative timbrature
in uscita ed entrata dalla sede lavorativa.
3.
La convocazione, l'ordine
del giorno,la sede
e l'orario sono comunicate al Servizio Risorse
Umane con tre giorni lavorativi di preavviso prima della data
individuata.
4.
Nei casi in cui
l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al
personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di
lavoro.
5.
I Dirigenti/Responsabili
trasmettono tempestivamente al Servizio
Risorse Umane l'elenco
dei dipendenti partecipanti. La partecipazione all'assemblea è comprensiva dei tempi di
spostamento strettamente necessari al
raggiungimento della sede dell’assemblea e al rientro.
6.
L’amministrazione fornisce
i locali per lo svolgimento dell’assemblea compatibilmente con le attività di servizio
e si impegna, in ogni caso, ad individuare a proprie spese altri locali qualora non fossero
disponibili quelli dell’ente.
7.
Per quanto non
espressamente previsto dal presente articolo è applicata la disciplina
dell’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017.
Art. 6 – Diritti e agibilità sindacali
1.
L’Amministrazione mette a
disposizione dei soggetti sindacli appositi spazi per la comunicazione di
avvisi e documenti ai lavoratori.
2.
L’amministrazione
assicura idoneo locale per le attività della RSU di cui all’art.7, comma 2, CCNL
21/05/2018;
3.
Le RSU e le OO.SS.
gestiscono il monte ore di permessi sindacali, per la parte di propria
competenza, nei limiti quantificati annualmente dall’amministrazione in
conformità alla disciplina prevista dal C.C.N.Q. sottoscritto in data
4/12/2017.
4. L’Organizzazione sindacale di appartenenza e/o
la RSU, comunicano via e-mail con congruo anticipo (possibilmente non inferiore
a tre giorni) alla struttura competente in materia di Risorse Umane, l’utilizzo dei permessi sindacali, con l’esatta indicazione della tipologia di permesso richiesta, individuando i nominativi dei dirigenti sindacali
che fruiscono del permesso. Qualora non pervengano le attestazioni di
effettivo utilizzo entro il giorno successivo alla fruizione, i permessi non
potranno essere autorizzati come tali e le ore fruite verranno decurtate al
dipendente interessato. Ciò al fine di corrispondere agli obblighi datoriali di
registrazione dei permessi sindacali utilizzati nel portale istituzionale
nazionale GEDAP.
5.
I lavoratori individuati
quali dirigenti sindacali sono tenuti ad informare il loro responsabile e la
struttura di appartenenza in merito alla necessità di utilizzo del permesso
sindacale, prima di assentarsi dal luogo di lavoro.
6. Non possono essere
penalizzati sulla valutazione dell’apporto individuale all’ente i lavoratori
che fruiscono di agibilità sindacali o i componenti della RSU, nonché delegati
delle sigle rappresentative che hanno sottoscritto il CCNL.
Art. 7 – Organismo paritetico per
l’innovazione
TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
CAPO I – Risorse e Premialità
Art. 8 – Quantificazione delle risorse decentrate
1. La determinazione annuale delle risorse decentrate è di esclusiva competenza
dell’Amministrazione che vi provvede con appositi atti dirigenziali in conformità e nel
rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle vigenti norme contrattuali e di
legge, nonché nell’osservanza di ulteriori disposizioni sopravvenute nel corso
di validità del presente accordo, tenuto conto degli orientamenti applicativi e
giurisprudenziali consolidati e intervenuti nel tempo, ovvero di eventuali
direttive ed indirizzi adottati, al riguardo, dall’Amministrazione.
2. Le risorse variabili di cui all’art. 67, comma 4, CCNL 21.05.2018, possono essere previste
nella misura massima del 1,2% del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, nell’ambito della determinazione di costituzione del
fondo ai sensi di cui sopra, qualora nel bilancio dell’Ente sussista la
relativa capacità annuale di spesa e sia stato adottato specifico indirizzo, in
tal senso, da parte dell’Amministrazione.
3. Detta misura potrà variare, nell’ambito del
limite massimo, in funzione di assicurare la compatibilità dell’entità delle
risorse decentrate previste con la capacità di bilancio, di garantire il
rispetto dei vincoli imposti dalle norme in vigore o da disposizioni che
potrebbero sopravvenire nel corso di validità del presente accordo ed in coerenza
con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Art. 9 – Strumenti di premialità
1.
Conformemente alla normativa vigente ed ai regolamenti
adottati dall’Amministrazione, nel triennio di riferimento del presente CCI (fatte
salve eventuali successive modifiche e/o integrazioni), è possibile l’utilizzo
dei seguenti strumenti di premialità:
a)
premi correlati alla
performance organizzativa della struttura di appartenenza;
b)
premi correlati alla performance individuale;
c)
premio differenziale individuale, di cui all’art.
69 del CCNL 21.05.2018;
d)
progressioni economiche;
e)
specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti
dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari dell’Ente e
riconducibili alle previsioni dell’art. 67, comma 3, lettere a) e c), del CCNL 21.05.2018.
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse
Art. 10 – Criteri generali per la ripartizione e
destinazione delle risorse finanziarie
1.
Le risorse finanziarie annualmente definite (come
da CCNL 21.05.2018 e norme vigenti) e disponibili per la costituzione del “fondo
risorse decentrate” sono ripartite, ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti
economici riconosciuti a valere sul fondo, secondo i seguenti criteri generali:
a)
corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio
rilevato nell’Ente in relazione agli obiettivi di gestione e di performance predeterminati
dagli organi di governo, definiti sulla base dei servizi erogati, delle
relative caratteristiche quantitative e qualitative;
b)
riferimento al numero ed alle professionalità delle
risorse umane disponibili;
c)
necessità di implementazione e valorizzazione delle
competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e
razionalizzare i processi decisionali.
2.
I criteri di
destinazione delle risorse economiche tra i vari istituti alimentati dal fondo
risorse decentrate, finanziati gli istituti fissi e continuativi in godimento, devono
tendere ad un’equilibrata distribuzione delle stesse tra i diversi istituti che
compongono il sistema economico accessorio del personale dipendente,
privilegiando, per quanto possibile, il ristoro indennitario per particolari
condizioni di lavoro ed il regime di premialità meritocratica, ed in
particolare le progressioni economiche per il 50% ed il restante 50% per la
produttività dell’anno di riferimento.
3.
La destinazione delle
risorse deve essere operata all’inizio dell’esercizio cui si riferiscono per gli
istituti economici fissi e continuativi finanziati dal fondo, determinando i
presupposti per instaurare un ciclo virtuoso di programmazione dell’impiego dei
trattamenti accessori del personale dipendente che sia conforme alle esigenze
di applicazione rilevate dall’Ente in funzione del sistema di riparto
dell’Amministrazione.
4.
L’atto di assegnazione
delle risorse alle diverse finalità di finanziamento degli istituti economici è
adottato dal competente dirigente in osservanza dei criteri in questa sede
definiti e successivamente trasmesso alle organizzazioni sindacali.
Art. 11 – Criteri generali per l’attribuzione dei
premi correlati alla performance
1.
L’Ente promuove il
merito e il miglioramento della performance organizzativa ed individuale,
attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche
meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori
performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi economici, secondo
i principi stabiliti dal titolo II (misurazione, valutazione e trasparenza
della performance) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche
ed integrazioni.
2.
L’Ente misura e valuta
la performance dei singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei
servizi offerti, nonché la crescita delle competenze professionali, attraverso
la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti
dai singoli e dalle unità organizzative.
A tal fine destina, al trattamento economico
accessorio collegato alla performance organizzativa ed individuale, una quota del
trattamento accessorio complessivo comunque denominato, coerente con le risorse
d cui all’art. 67 commi 3 e 4.
3.
I compensi accessori correlati alla
performance organizzativa ed individuale sono finalizzati a promuovere gli
effettivi incrementi della produttività degli uffici dell’Ente, della capacità
innovativa della prestazione lavorativa e l’elevazione del livello quali –
quantitativo dei servizi offerti, così come declinati negli obiettivi dell’Ente,
misurabili con gli indicatori di attività e di risultato agli stessi correlati.
4.
La definizione ed
assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato, dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e
l’allocazione delle risorse si realizza attraverso il sistema integrato di
pianificazione dell’Amministrazione, costituito dal Piano della Performance,
che definisce gli obiettivi premiali e dal Piano degli Obiettivi, che contiene
gli obiettivi strategico-operativi dell’Amministrazione, unificati
organicamente al Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
5.
La misurazione e la
valutazione della performance è effettuata sulla base della metodologia
formalmente adottata nell’ambito del sistema permanente di valutazione
dell’Ente.
6.
Le risorse decentrate
che, annualmente, vengono destinate ad incentivare la performance del personale
dipendente sono destinate interamente all’impegno e all’apporto individuale
assicurati per il raggiungimento dei risultati conseguiti dalla struttura di
appartenenza, quale risultante dalle valutazioni delle prestazioni lavorative operate
dai dirigenti.
7.
È vietata la distribuzione
di trattamenti incentivanti collegati alla performance in maniera
indifferenziata o sulla base di automatismi, in assenza delle verifiche,
validazioni ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati
ai sensi del citato d.lgs. n. 150/2009.
8.
Secondo quanto previsto dagli strumenti
regolamentari adottati, per competenza, dagli Organi di governo
dell’Amministrazione, le parti convengono i seguenti principi fondamentali in
materia di attribuzione e riconoscimento delle risorse economiche ai fini dell’erogazione
dei regimi premiali:
a.
i sistemi incentivanti la produttività e la qualità
della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, di
meritocrazia, di differenziazione delle valutazioni e dei premi e di non
appiattimento retributivo;
b.
le risorse - attraverso gli strumenti del sistema
di misurazione e valutazione delle performance - sono distribuite secondo
logiche di merito e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori
performance;
c.
la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e
misurate situazioni in cui – dalla prestazione lavorativa del dipendente –
discende un concreto vantaggio per l’Amministrazione, in termini di valore
aggiunto conseguito rispetto alle proprie funzioni istituzionali ed erogative,
nonché al mantenimento e miglioramento quali-quantitativo dell’organizzazione,
dei servizi e delle funzioni;
d.
il sistema premiale è collegato all’impostazione ed
alla gestione del ciclo della performance e al percorso di gestione dei regimi
premiali, caratterizzati dalle seguenti fasi essenziali:
1.
programmazione/pianificazione strategica da parte
dell’Amministrazione:
2.
programmazione operativa e gestionale, mediante la
definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in una logica
di partecipazione e di condivisione;
3.
predeterminazione e conoscenza degli
obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione;
4.
determinazione e informazione ai soggetti
interessati dei parametri di premialità individuali e collettivi in funzione del
pieno o parziale conseguimento di obiettivi di miglioramento;
5.
monitoraggio periodico sul grado di conseguimento
degli obiettivi dell’Amministrazione;
6.
verifica degli obiettivi e dei risultati effettivamente
raggiunti a consuntivo;
7.
controlli e validazione dei risultati conseguiti;
8.
misurazione del miglioramento generato e
valutazione della performance raggiunta;
9.
riconoscimento dei regimi premiali ad esito della
validazione del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla
programmazione dell’Ente e conseguente definizione dei livelli di utilità
generata, mediante il rilevamento dei risultati conseguiti rispetto a quelli
attesi, misurati attraverso gli indicatori di qualità, quantità ed economicità
indicati nel Piano della Performance e nel Piano degli Obiettivi;
10. refertazione dei risultati di sistema agli organi di governo;
e.
la
performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti
componenti: qualità della prestazione e comportamento professionale assunto.
9.
Le parti prendono atto che per alcuni istituti del
salario accessorio, in particolare per lo straordinario e per le specifiche
responsabilità, al fine di garantire un’equilibrata distribuzione tra i diversi
Settori comunali, l’affidamento delle
risorse economiche a valere sul fondo risorse decentrate viene effettuato mediante
la definizione e l’assegnazione, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione provvisorio prima e di quello definitivo poi, di appositi budget economici.
Detti budget sono gestiti, esclusivamente ed autonomamente, dai medesimi
Dirigenti per l’applicazione ed il riconoscimento degli istituti economici di
cui al capoverso precedente, nel rispetto dei criteri e delle discipline
dettate dalla normativa contrattuale e legale in materia, nonché in osservanza
di eventuali atti di indirizzo e di direttive rese dagli Organi di governo
dell’Amministrazione.
I budget economici in
questione sono resi disponibili nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione o
in analogo strumento, approvato dai competenti Organi dell’Amministrazione. Per
la definizione dei predetti budget si
opera in considerazione dell’entità quali-quantitativa del personale
destinatario degli istituti economici, ed il loro impiego deve avvenire per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Settore nell’ambito dei
documenti di programmazione e pianificazione dell’Amministrazione.
CAPO III
PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE
Art. 12 – Criteri per la definizione delle procedure per le
progressioni economiche
1.
L’istituto della progressione economica orizzontale
si realizza mediante acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare
iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle
diverse posizioni economiche riportate nella Tabella B del CCNL 21/05/2018.
2.
L’Amministrazione riconosce selettivamente le
progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria, nei limiti delle
risorse decentrate a tal fine destinate secondo il criterio definito dall’art.
10 del presente contratto o quello successivamente definito in sede di
successive sessioni contrattuali.
3. La partecipazione alla selezione per
l’assegnazione delle progressioni economiche è consentita, ad una quota di
dipendenti, determinata in relazione alle risultanze della valutazione medio/alta della prestazione individuale nell’ambito degli
obiettivi individuati dal Piano della Performance con riferimento al triennio
che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto.
Qualora si tratti di dipendenti provenienti da
altre Amministrazioni in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 14,
sarà richiesta all’ente di provenienza attestazione in merito all’ottenimento
di una valutazione medio-alta per l’/gli anno/i interessato/i secondo il
sistema in uso presso gli stessi. In assenza o qualora l’Ente non trasmetta la valutazione nei termini
richiesti, la partecipazione del dipendente non è consentita.
4. La progressione economica viene attivata, nel limite delle risorse
stabili effettivamente disponibili tenuto conto delle destinazioni fisse e
continuative operate in applicazione delle disposizioni del presente contratto,
secondo le procedure di riconoscimento indicate al successivo comma 9, in conformità a quanto
prescritto dall’art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL 21.05.2018.
5. Il periodo oggetto di valutazione per la
finalità di cui al presente articolo, è di norma l’anno che precede l’avvio della procedura, se effettuata
annualmente, o gli anni precedenti
non valutati.
6.
Le
risorse definite sono suddivise in budget per categoria in proporzione al
numero di dipendenti aventi titolo alla partecipazione, con l’attribuzione
comunque dell’importo sufficiente a consentire almeno un passaggio che sia il
più oneroso nell’ambito della categoria stessa.
7.
Le
PEO sono effettuate, nel limite delle risorse disponibili, secondo l’ordine di
merito di un’unica graduatoria per ciascuna categoria, nella quale sono
inseriti, sulla base delle valutazioni conseguite, tutti i dipendenti ammessi
alla selezione, indipendentemente dalla posizione economica di appartenenza,
che hanno raggiunto almeno un punteggio minimo definito.
8.
La progressione economica non può avere decorrenza
anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale si conclude la procedura e vengono
approvate le graduatorie applicative dell’istituto.
9.
I criteri per le progressioni orizzontali, ai sensi
dell’art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL 21.05.2018, sono come di seguito
determinati:
a) per i
passaggi nell’ambito della categoria A e per i passaggi alla prima posizione
economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali della categoria B sono
utilizzati i seguenti elementi di valutazione, adeguatamente semplificati, in
relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati:
·
prestazioni rese con più elevato arricchimento
professionale anche conseguenti al percorso di istruzione e ad interventi
formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e conseguenti
all’impegno e qualità della prestazione individuale;
·
risultati ottenuti.
b) per i
passaggi dalla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari
iniziali della categoria B sono utilizzati i seguenti elementi di
valutazione:
·
prestazioni rese con più elevato arricchimento
professionale anche conseguenti al percorso di istruzione e ad interventi formativi
e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e conseguenti all’impegno
e qualità della prestazione individuale che tenga conto anche della capacità di
contribuire a realizzare miglioramenti operativi e organizzativi e dell’
orientamento all’approfondimento anche autonomo delle conoscenze utili alla
mansione;
· risultati ottenuti.
c) per i
passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B, sono utilizzati i
seguenti elementi di valutazione:
· prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche
conseguenti al percorso di istruzione e ad interventi formativi e di
aggiornamento collegati alle attività lavorative e conseguenti all’impegno e
qualità della prestazione individuale che tenga conto anche della capacità di
contribuire a realizzare miglioramenti operativi e organizzativi, dell’
orientamento all’approfondimento in modo autonomo delle conoscenze utili alla
mansione e del grado di affidabilità dimostrata;
· risultati ottenuti.
d) per i
passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari
iniziali della categoria C sono utilizzati i seguenti elementi di valutazione,
in relazione al livello di professionalità proprio dei profili interessati:
·
prestazioni rese con più elevato arricchimento
professionale anche conseguenti al percorso di istruzione e ad interventi
formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e conseguenti
all’impegno e qualità della prestazione individuale che tenga conto, anche
disgiuntamente, dell’iniziativa personale e della capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro;
·
risultati ottenuti.
e) per i
passaggi dalla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari
iniziali delle categorie C, sono
utilizzati i seguenti elementi di valutazione:
·
prestazioni rese con più elevato arricchimento
professionale anche conseguenti al percorso di istruzione e ad interventi
formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e conseguenti
all’impegno e qualità della prestazione individuale che tenga conto,
disgiuntamente, dell’iniziativa personale, della capacità di proporre soluzioni
innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro e della capacità di
affrontare problemi e/o imprevisti;
·
risultati ottenuti.
f) per i passaggi all’ultima posizione economica
della categoria C nonché per la progressione all’interno della categoria D,
sono utilizzati i seguenti elementi di valutazione:
·
prestazioni rese con più elevato arricchimento
professionale anche conseguenti al percorso di istruzione e ad interventi
formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e conseguenti
all’impegno e qualità della prestazione individuale che tenga conto anche della
propensione ad assumersi responsabilità e della capacità di programmazione e di analisi dell’attività;
·
iniziativa personale, capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative nella gestione dei procedimenti di
competenza e dell’organizzazione del lavoro, dell’orientamento
all’approfondimento anche autonomo delle nozioni giuridiche e/o tecniche utili
alla mansione e capacità di problem solving;
·
risultati ottenuti.
g) per tutti i passaggi i criteri di cui ai punti a), b), c), d) e) ed f)
sono integrati valutando anche l’esperienza acquisita con riconoscimento di una
maggiore incidenza di tale elemento per i passaggi nelle categorie A e B.
10. sulla base delle risorse stanziate per le nuove progressioni
orizzontali, con prelevamento dalle risorse stabili di cui all’art. 67, commi 1
e 2, del CCNL 21.05.2018, vengono avviate le procedure previste dall’art. 16
del medesimo CCNL.
11. l’avvio della procedura
avviene, previa
validazione finale della performance da parte dell’OV con conseguente
valutazione dei dipendenti, tramite appositi avvisi di indizione
predisposti dal servizio Risorse Umane e resi noti tramite affissione nelle
sedi comunali nei quali viene indicato un termine per consentire
ai dipendenti di aggiornare il proprio fascicolo personale.
12. scaduto detto termine, i Dirigenti provvedono alla valutazione sulla
base dei criteri determinati dal presente articolo e declinati in
apposita scheda.
13. il personale interessato è quello in servizio, nell’Ente, alla data del
1° gennaio dell’anno in cui è effettuata la valutazione comparativa ai fini
dell’applicazione dell’istituto
14. il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 48 mesi maturati
nella posizione economica in godimento alla data del 1° gennaio dell’anno come
sopra specificato, considerando, ai fini del computo del predetto requisito,
che il rapporto di lavoro a tempo parziale non è riproporzionabile ai fini
della maturazione del predetto periodo e che il personale trasferito da altro
ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro, che prosegue
con il nuovo ente, pertanto nel periodo di cui sopra si computa anche la
pregressa permanenza nella posizione economica di provenienza.
15. è riconosciuta, ai dipendenti valutati, la facoltà di attivare apposita
procedura di riesame secondo la disciplina del sistema valutativo in atto
presso l’Ente
16. le graduatorie, distinte per categorie, vengono approvate, di norma entro il 30 novembre
dell’anno di avvio, con provvedimento pubblicato.
17. le graduatorie hanno vigenza esclusivamente per la sessione di
progressioni orizzontali cui sono riferite, per cui non è possibile alcun
scorrimento delle stesse.
CAPO IV – Fattispecie,
criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi
alle indennità
Art. 13 – Principi generali
2.
Le indennità sono riconosciute solo in presenza
delle prestazioni di lavoro effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti
il relativo ristoro economico. Le stesse non competono, di norma, in caso di
assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario
ridotto.
3.
Non assumono rilievo, ai fini della concreta
individuazione dei beneficiari, i profili professionali d’inquadramento,
essendo, le indennità, riconoscimenti ristorativi collegati, esclusivamente,
alle modalità di assolvimento della prestazione.
4.
L’effettiva identificazione degli aventi diritto,
sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza di
ciascun Dirigente a cui il dipendente è assegnato.
5.
L’indennità è sempre collegata alle effettive e
particolari modalità di esecuzione della prestazione resa dal dipendente, in
termini, ancorché non esaustivi, di esposizione a rischio, pregiudizio,
pericolo, disagio, grado di responsabilità.
6.
La stessa condizione di attività lavorativa non può
legittimare la contestuale erogazione di due o più indennità al medesimo titolo,
pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale diversa
in termini di presupposti di riconoscimento.
7.
Il permanere delle condizioni che hanno determinato
l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato costantemente e,
comunque, con cadenza periodica, almeno trimestrale, a cura del competente Dirigente
ed, in caso di variazione delle condizioni di riconoscimento, tempestivamente
comunicato al Servizio Risorse Umane.
8.
Tutti gli importi delle indennità di cui al
presente Capo sono indicati con riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo
pieno e per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente
rapportati alle percentuali di rapporto part-time e agli eventuali mesi di
servizio infrannuale, con le eccezioni specificamente indicate.
9.
Salvo diversamente stabilito, le indennità di cui
al presente capo si applicano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo
alla sottoscrizione del presente CCI.
Art. 14 – Indennità condizioni di lavoro
2. La configurazione dell’indennità deve tenere conto, così come definito
dall’art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018 del seguente criterio:
- valutazione
dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali erogative, come di seguito
esplicitate, che costituiscono presupposto applicativo dell’indennità
nell’ambito delle attività svolte dal dipendente:
a) esecuzione
di prestazioni lavorative che comportino continua e diretta esposizione a
rischi pregiudizievoli per la salute del lavoratore, indipendentemente dalla
categoria o dal profilo professionale di appartenenza;
b) esecuzione
di prestazioni lavorative che comportino l’esposizione, in modo costante e
rilevante, a fattori di effettivo disagio;
c) esecuzione
di prestazioni lavorative che comportino maneggio di valori di cassa.
3. L’indennità è riconosciuta per la singola giornata di effettiva
prestazione lavorativa, con effettiva esposizione a rischio o disagio o
comportante maneggio di valori di cassa, per cui non può essere attribuita in
caso di assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo o causale di assenza essa sia
dovuta.
In caso di assenza oraria nella giornata lavorativa, l’indennità viene
riconosciuta se la residua presenza al lavoro è prevalente rispetto all’assenza
oraria, calcolata sul debito orario giornaliero secondo la specifica
articolazione dell’orario di lavoro del dipendente interessato.
4. L’individuazione dei dipendenti aventi diritto all’indennità è
competenza esclusiva dei Dirigenti, sulla base delle presenti disposizioni ed è
definita mediante atto scritto.
5. L’indennità giornaliera è quantificata per le causali a) e b) di cui al
comma 2 in
€ 1,30, per la causale c) di cui al comma 2 in € 1,00 o 1,50 tenuto conto del valore di
cassa maneggiato semestralmente se pari o superiore a € 20.000,00. In caso di
part-time l’importo è determinato nel valore minimo di cui all’art. 70 bis
comma 2 del CCNL 21/05/2018.
6. A seguito dell’applicazione della presente indennità per le condizioni
di lavoro sono disapplicate le previgenti discipline contrattuali in materia di
indennità di rischio, disagio e maneggio valori, che non possono più essere
riconosciute da tale data.
7. Ai fini applicativi della presente indennità si individuano, di seguito,
i contenuti dei singoli fattori espositivi che devono sussistere per il
riconoscimento del beneficio economico:
Ø ATTIVITÀ ESPOSTE A SITUAZIONI DI
RISCHIO:
I fattori di rischio per la
salute del lavoratore così come definiti dal D. Lgs. n.81/2008 testo unico
sulla sicurezza sono inseriti nel D.V.R. dell’Ente.
L’indennità viene erogata, per i rischi
elevati, trimestralmente a consuntivo con atto adottato
dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane secondo quanto segnalato
dai singoli Dirigenti e compete per le sole
giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito alle suddette
prestazioni. A tal fine non si computano le giornate di assenza o di non lavoro,
a qualsiasi titolo, oltre a quelle nelle quali eventualmente il dipendente in
servizio sia impegnato in attività che non comporta rischio.
Ø
ATTIVITÀ ESPOSTE A SITUAZIONI DI DISAGIO:
Il disagio è una condizione peculiare della prestazione lavorativa del
singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) che non
coincide con le prestazioni di lavoro riconducibili al profilo di inquadramento.
L’indennità è riconosciuta nel caso di prestazione richiesta e resa, per
esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di
luogo, tempi e modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia
temporale e relazionale del singolo.
Si individuano i seguenti fattori rilevanti di
disagio:
a) prestazione resa con particolare articolazione dell’orario di lavoro
particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di
maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell’Ente (ad es. orario
frazionato, orario plurisettimanale ecc., escluso il turno.)
b) prestazione resa in condizioni climatiche avverse o particolarmente
sfavorevoli
c) prestazione resa mediante l’utilizzo di strumenti, attrezzature,
apparecchiature di particolare complessità che esulano dalle normali dotazioni
d’ufficio (quando non rientrino nelle situazioni a rischio)
d) prestazione resa, mediante l’utilizzo di applicativi, ad esclusione di
quelli di normale utilizzo, portali/piattaforme, con scadenze periodiche e
cicliche irrinunciabili non derivanti dall’avvio del procedimento ma imposte da
norme legislative o regolamentari.
e) prestazione connesse alla gestione di sistemi relazionali obbligatori di
particolare intensità, complessità e criticità o di sistemi di contatto
altamente conflittuali
f) prestazione connessa alla criticità dei rapporti con i destinatari
dell’attività
g) prestazione rese con frequenti spostamenti sul territorio.
L’indennità di disagio è unica anche nel caso siano
individuati più fattori di disagio.
L’indennità viene erogata trimestralmente a
consuntivo con atto adottato dal Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Umane secondo quanto segnalato dai singoli Dirigenti e compete per le sole giornate nelle quali
il dipendente è effettivamente adibito alle suddette prestazioni. A tal fine
non si computano le giornate di assenza o di non lavoro, a qualsiasi titolo,
oltre a quelle nelle quali eventualmente il dipendente in servizio sia
impegnato in attività che non comporta disagio.
Ø ATTIVITA’ CHE COMPORTANO IL MANEGGIO
DI VALORI
L’indennità compete ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino
maneggio di valori di cassa di importo pari o superiore a € 500,00 mensili. Sono
individuate le seguenti figure:
- Agenti
contabili nominati su proposta del competente Dirigente.
L’indennità viene erogata semestralmente a
consuntivo con atto adottato dal Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Umane secondo quanto segnalato dai singoli Dirigenti e compete per le sole giornate nelle quali
il dipendente è effettivamente adibito ai servizi. A tal fine non si computano
le giornate di assenza o di non lavoro, a qualsiasi titolo, oltre a quelle
nelle quali eventualmente il dipendente in servizio sia impegnato in attività
che non comporta maneggio di valori.
Art. 15 – Indennità
di servizio esterno per il personale di Polizia locale
1.
Al personale di Polizia Locale che, in via
continuativa, svolge la propria prestazione ordinaria giornaliera in servizi
esterni di vigilanza, compete un’indennità giornaliera ai sensi dell’art.
56-quinques del CCNL 21/05/2018.
2.
Per servizio esterno si intende lo svolgimento
delle attività di seguito elencate:
a.
stradale, servizi di pattuglia, manifestazioni,
particolari emergenze (viabilità in termini continuativi, TSO, ecc.);
b.
quartieri, servizi di rappresentanza;
c.
annonaria, infortunistica,
d.
cantieri, ambientale;
e.
tributi, edilizia, giudiziaria.
- Le restanti attività non concorrono al riconoscimento
dell’indennità di cui al presente articolo.
- Il turno di lavoro si intende prestato in servizio esterno, dando luogo al riconoscimento della relativa
indennità di cui al comma 1, al personale che, durante un turno di lavoro,
presta servizio esterno per la maggior parte dell’articolazione oraria
giornaliera assegnata, includendo, in tale limite temporale minimo, il
tempo occorrente per l’effettuazione, presso la sede dell’ufficio, di
azioni e/o atti prioritari ai fini della continuità del servizio, quali
atti procedimentali di polizia giudiziaria, stradale ed amministrativa in
generale, a seguito di fatti connessi al servizio svolto nel medesimo
turno.
- L’indennità di cui al precedente comma 1 è commisurata alle giornate
di effettivo svolgimento del servizio esterno, come disciplinato al comma
2 e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento di
tale servizio. la medesima non è cumulabile con l’indennità di cui al 70-bis
del CCNL 21 maggio 2018
- L’assenza giornaliera dal lavoro, a qualsiasi
titolo dovuta, non da luogo al riconoscimento dell’indennità di servizio
esterno per la singola giornata di assenza.
- L’importo dell’indennità giornaliera è fissata
nella misura pari a 1,30 euro.
- L’erogazione della relativa indennità viene approvata trimestralmente con apposito atto di liquidazione a cura del Dirigente responsabile della Polizia locale.
Art. 16 – Indennita’ per specifiche responsabilita’
1. L’indennità prevista dall’art. 70-quinquies,
comma 1, del CCNL 21.05.2018 viene erogata, annualmente, secondo i seguenti
criteri generali:
a)
i compiti caratterizzati da specifiche
responsabilità sono appositamente ed autonomamente
individuati dal Dirigente competente, con atto scritto e motivato, in stretta
correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli
uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle
risorse umane assegnate. Possono essere destinatari dei compiti comportanti
specifiche responsabilità i dipendenti inquadrati in categoria B, C e D (non
titolari di posizione organizzativa);
b)
il compenso è finalizzato a remunerare l’ esercizio
di effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere
retribuiti, attraverso il riconoscimento del suddetto compenso, compiti e
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività ordinarie dei
dipendenti e che non presentino le
caratteristiche della particolare esposizione a profili di responsabilità;
c)
in
osservanza dei criteri di destinazione definiti nel presente accordo
integrativo per l’utilizzo delle risorse, l’Amministrazione individua l’importo
complessivo, a livello di ente, destinato a finanziare l’indennità per
specifiche responsabilità, e provvede all’assegnazione ai vari settori sulla
base del riparto storicizzato adeguato alle effettive esigenze di
riconoscimento dell’indennità e alle unità di personale interessate segnalate dai
Dirigenti;
d) la determinazione del valore dell’indennità concretamente riconosciuta,
dal competente Dirigente, al singolo dipendente beneficiario è effettuata, con
atto formale dei Dirigenti di Settore, sulla base di criteri stabiliti nel
presente contratto e declinati in apposita scheda formulata in atto regolamentare,
che dà conto del valore dell’indennità concretamente individuato. Tali criteri
attengono principalmente al livello di responsabilità, alla complessità delle
competenze attribuite, alla specializzazione richiesta dai compiti assegnati e
alla responsabilità istruttoria.
e) ai fini del riconoscimento dell’indennità per specifiche responsabilità,
le posizioni di lavoro di categoria D devono presentare, necessariamente, uno o
più fattispecie di rilevante responsabilità tra quelle indicate nell’apposita
scheda e l’assunzione delle responsabilità individuate deve essere prevalente,
sotto il profilo temporale, rispetto all’assolvimento delle prestazioni rese.
In riferimento alle categorie C e B si ritengono, al fine del riconoscimento
della relativa indennità, compiti comportanti specifiche responsabilità quelli
assegnati, in aggiunta alla ordinaria attività di cui alla declaratoria della
categoria di appartenenza, caratterizzati dalla presenza di almeno n. 2
fattispecie di responsabilità indicate nella scheda di riferimento.
f) il valore dell’indennità
concretamente riconosciuta dal competente Dirigente, al singolo dipendente
beneficiario è determinato nella misura massima di € 1.550,00 annui lordi per
la categoria D e di € 1.100,00 annui lordi per le categorie C e B.
2. Il
compenso per compiti che comportano specifiche responsabilità viene
riconosciuto fino ad un massimo di € 1.000,00 al personale di categoria C e B,
quando l’attività espletata consista nel coordinamento diretto di almeno due
unità di personale, quali ad esempio coordinatrici asili nido, capi squadra,
capo messi. Il compenso è commisurato al
grado di autonomia dimostrato nel coordinamento dell’attività su una
scala di valori da 1 a
3.
3. I
compensi vengono corrisposti in unica soluzione a consuntivo dell’esercizio di
riferimento previa attestazione da parte del Dirigente preposto della durata,
quantificata a mesi, dell’effettiva assunzione della responsabilità attribuita.
In caso di
assenza dal servizio a qualunque titolo, esclusi i giorni di ferie e di
festività soppresse, per più di novanta giorni nell'arco dell'anno, l'indennità
è rapportata ai giorni di presenza in servizio. In caso di
assegnazione a dipendente con rapporto di lavoro part-time l’importo è
proporzionato alla percentuale dell’orario di lavoro effettuato.
4. L’indennità prevista dall’art. 70-quinquies,
comma 2, del CCNL 21.05.2018 di importo massimo non superiore a € 300,00 annui
lordi è riconosciuta al dipendente, non incaricato di posizione organizzativa,
per le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, derivanti dalle
qualifiche di Ufficiale di stato civile e di Ufficiale d’anagrafe nonché agli
addetti all’URP e ai servizi di Protezione civile, anch’essi appositamente
individuati con atto formale del Dirigente preposto. La corresponsione dei
compensi avviene ai sensi del precedente comma 3.
5.
Le indennità di cui al presente articolo non sono
cumulabili tra loro. Nel caso ricorrano più fattispecie legittimanti, al
dipendente compete quella di importo maggiore.
CAPO V – Compensi
previsti da specifiche disposizioni di legge
Art. 17 – Compensi di cui all’art. 43 della legge
449/1997
1. Tali
risorse, derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997,
anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d), del
CCNL 01/04/1999, come modificata dall’art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001, si
riferiscono a:
- proventi da sponsorizzazioni;
- proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati
diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque,
per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.
2. Le
relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista
negli appositi regolamenti comunali di normazione dell’istituto, con atto del
Dirigente/Responsabile competente.
Art. 18 – Compensi di cui all’art. 68, comma 2,
lettera g), del CCNL 21.05.2018
1. I
compensi previsti da disposizioni di legge, si riferiscono a:
- incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016);
- compensi per l’avvocatura (art. 27 del CCNL 14.09.2000 e R.D.L. n.
1578/1933);
- recupero dell’evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n.
446/1997);
- recupero evasione TARI (art. 1, comma 1091, L . 145/2018);
- diritti e oneri destinati a finanziare l’attività istruttoria connessa
al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da
svolgere al di fuori dell’orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40, del DL
n. 269/2003).
2. Le
relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista
negli appositi regolamenti comunali di normazione degli istituti, con atto del
Dirigente/Responsabile competente.
Art. 19 – Risparmi
di cui all’art. 16, comma 5, del d.l. n. 98/2011
1. Le somme
derivanti da eventuali economie aggiuntive, destinate all’erogazione dei premi,
dall’art. 16, commi 4 e 5, del DL n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011,
possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento
per la contrattazione collettiva integrativa, interamente erogato sulla base
del sistema di misurazione e valutazione in vigore presso l’Ente.
2. Le
relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista
nell’apposito Piano triennale di Razionalizzazione, così come approvato
dall’Organo di governo dell’Ente e validato dal competente Collegio dei
Revisori dei conti, con atto del Responsabile del Settore competente;
3. Le
relative somme destinate ad incentivare il personale dipendente vengono
previste nel fondo delle risorse decentrate, parte variabile, ex art. 67, comma 3, lettera b), del
CCNL 21.05.2018.
CAPO VI – PREMIO INDIVIDUALE
Art.
20 - Disciplina del premio differenziale individuale
1.
Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più
elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’Ente, è
attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma
2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale
valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2.
In
attuazione dell’art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 21/5/2018, vengono definite le
seguenti disposizioni, tenendo conto di quanto stabilito dal precedente
articolo 11:
a)
la
misura della maggiorazione relativa alla determinazione del premio
differenziale è pari al 30% del valore medio pro-capite di produttività
individuale attribuibile al personale, valutato positivamente sulla base del
sistema di misurazione e valutazione vigente presso l’Ente, relativa alla
performance individuale. Per valutazione
positiva s’intende un grado di giudizio che abbia dato luogo all’effettivo
riconoscimento di una quota di premialità individuale.
b)
la
quota massima di personale a cui la maggiorazione può essere riconosciuta, è
pari al 5% del personale valutato
positivamente, distribuita tra i diversi settori in proporzione al personale
che abbia conseguito valutazione positiva assegnato al settore stesso. Tale
distribuzione deve garantire almeno un dipendente per ogni Settore. In caso di
parità di valutazione di personale appartenente allo stesso Settore viene
privilegiato il dipendente di categoria inferiore e in caso di ulteriore parità
il dipendente con maggiore anzianità di servizio nella categoria.
CAPO V – Sezione polizia locale
Il presente
Capo si applica esclusivamente al personale della polizia locale, che svolge le
funzioni tipiche di controllo e vigilanza del territorio, con esclusione del
personale amministrativo, pur operante presso il servizio di polizia locale.
Art.
21 – Proventi delle violazioni al codice della strada
1. Ai sensi dell’art. 56-quater
del CCNL 21.05.2018
le parti prendono atto che è già
vigente nell’Ente la regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), della
predetta disposizione contrattuale e che i contributi datoriali per i nuovi
assunti e/o per nuove attivazioni a far data dalla data di entrata in vigore
del CCNL 21.5.2018 (22.05.2018), verranno destinati esclusivamente al fondo
previdenza complementare Sirio Perseo.
2. Le altre destinazioni previste di cui al comma 1 lettera c) del medesimo
articolo del CCNL 21.05.2018
potranno essere prese in considerazione
dall’Organo di governo annualmente, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica
previsti dalla normativa vigente.
TITOLO III –
DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO
CAPO I – DISPOSIZIONI
APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO
Art. 22 – Turnazioni
1. In relazione agli artt. 7, comma 4, lettera l), e 23, commi 2 e 4, del
CCNL 21.05.2018 le parti concordano che:
a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della
corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di
un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una
distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario
antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione
adottata dall’ente;
b) ai fini di cui sopra, si considera distribuzione equilibrata ed
avvicendata dei turni nel periodo interessato, quella che presuppone che il
dipendente presti un numero di turni in orario
antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli resi in orario pomeridiano
e/o serale, con uno scostamento che non può superare il 20% calcolato su base bimestrale;
c) il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese, da ciascun
dipendente, non può essere superiore a 8, fatte salve eventuali esigenze
eccezionali o quelle dovute a eventi straordinari o a calamità naturali.
1. Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v), e 15, comma 4, del
CCNL 21/05/2018, vengono definiti i seguenti criteri generali per la
determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati della
titolarità di posizione organizzativa (da ora solo P.O.):
a) nell’ambito delle risorse complessive finalizzate all’erogazione della
retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O. previste nell’ente,
viene destinata una quota non inferiore al 15% delle stesse per il
riconoscimento annuale della retribuzione di risultato a favore delle medesime
P.O.;
b) l’importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere erogato,
in applicazione dell’apposito sistema di misurazione e valutazione vigente nell’ente,
a seguito del raggiungimento del valore minimo di valutazione individuale;
c) la retribuzione di risultato delle P.O. è correlata al raggiungimento di
specifici obiettivi di miglioramento dei servizi erogati ai quali, ai fini del
riconoscimento del valore retributivo del singolo titolare di P.O., viene
attribuito in ragione della valutazione individuale;
d) l’erogazione della retribuzione di risultato è subordinata al corretto
completamento del ciclo della performance prescritto dal vigente ordinamento;
e) l’assenza dal lavoro per periodi temporali significativi può, comunque,
consentire il riconoscimento della retribuzione premiale, laddove la residua
attività resa nell’ambito del servizio attivo abbia, comunque, consentito il
raggiungimento degli obiettivi assegnati al titolare di P.O., secondo la
valutazione dell’apporto al riguardo effettuata dal competente Dirigente;
f) per il conferimento degli incarichi ad
interim, previsti dall’art. 15, comma 6, del CCNL 21/05/2018, alla P.O.
incaricata, nell’ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore
importo del valore compreso tra un minimo del 15% fino ad un massimo del 25%
del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O.
oggetto dell’incarico ad interim;
g) il valore economico riconosciuto per la gestione interinale, ai sensi di
cui sopra, deve essere determinato, secondo quanto prescritto dall’ordinamento
interno dell’Ente, sulla base dei seguenti criteri:
1. responsabilità ulteriori assunte a seguito dell’incarico interinale
2. complessità gestionale dell’ambito e/o della materia oggetto
dell’incarico affidato interinalmente.
3. estensione temporale dell’incarico conferito
4. criticità gestionali conseguenti alla situazione di contesto
5. carenza di risorse rilevate nell’ambito dei servizi gestiti
6. entità del carico di lavoro assunto
Art. 24 – Salario accessorio del personale comandato o distaccato
1. Il
personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti e/o amministrazioni,
concorre agli incentivi, alle indennità e progressioni economiche, alle
condizioni tutte previste nel presente contratto collettivo integrativo e fatta
salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall’Ente
utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione
e per ogni altro presupposto legittimante e fondante le diverse forme di
salario accessorio.
Art. 25 – Salario accessorio del personale a
tempo determinato
1. Il personale assunto con contratto a tempo
determinato concorre agli incentivi e alle indennità previste nel presente
contratto decentrato integrativo, con la sola esclusione dell’istituto delle
progressioni economiche orizzontali
2. Per poter essere valutati e concorrere
all’erogazione delle somme previste per la performance
individuale, è necessario che il lavoratore con contratto a tempo determinato
abbia svolto almeno 180 giorni di servizio, nell’arco dell’anno solare.
Art. 26 – Personale parzialmente utilizzato
dalle Unioni di Comuni e per i Servizi in Convenzione
1. Viene qui richiamata la disciplina degli artt.
13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004.
2. Ai sensi del comma 5 del citato art. 13, la
contrattazione decentrata dell’Ente utilizzatore deve disciplinare
l’attribuzione di un particolare compenso incentivante e/o la corresponsione
della indennità per particolari responsabilità;
3. Ai sensi del comma 3 del precitato art. 14, la
contrattazione decentrata dell’Ente utilizzatore deve prevedere forme di incentivazione economica a
favore del personale assegnato a tempo parziale.
CAPO II – DISCIPLINE PARTICOLARI
Art. 27 – Flessibilità dell’orario di lavoro
1. In applicazione dell’art.
7, comma 4, lettera p) del CCNL 21.05.2018 al fine di conciliare le esigenze di
vita e di lavoro del personale dipendente è confermato nell’Ente l’istituto
dell’orario flessibile, fatta eccezione
per quei modelli orari connessi ad attività lavorative articolate su turnazione,
ad attività in squadra e quelle per le quali
la flessibilità non è compatibile con le finalità tipiche dell’organizzazione
del lavoro.
2. La fascia
di flessibilità prevede
la possibilità di:
§ anticipare e/o posticipare l’orario di entrata mattutino e anticipare
o posticipare quello di uscita nelle giornate senza rientri pomeridiani. nel
rispetto di una fascia di presenza obbligatoria predefinita.
§ anticipare e/o posticipare l’orario di entrata mattutino e
anticipare o posticipare quello di uscita nelle giornate con rientri
pomeridiani nel rispetto di una fascia di presenza obbligatoria predefinita,
tenuto ferma la fruizione della pausa pranzo nei limiti della durata e
dell’arco temporale stabiliti.
3. Detto istituto deve
essere articolato tenendo conto dell’inizio dell’attività lavorativa nei
confronti dell’utenza e della necessità di essere operativi sin dall’inizio
della medesima.
4.
Il Dirigente di Settore, nel rispetto
della fascia e dei casi di presenza obbligatoria individuati
dall’Amministrazione, può concordare con i propri dipendenti ulteriori forme di
flessibilità compatibilmente con le esigenze di servizio, nei casi di cui al
comma 4 dell’art. 27 del CCNL 21/05/2018.
Art. 28 – Welfare
integrativo
1. In
applicazione degli articoli 56quater comma 1 lett. b e articolo 72 del CCNL
21.05.2018, le parti danno atto che non sussistono le condizioni applicative
del welfare integrativo aziendale.
Art. 29 - Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro
1.
L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla
vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti,
nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2.
In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con
il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la
soluzione di problemi specifici connessi alle condizioni di lavoro dei dipendenti.
3.
L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle
disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di
cui al precedente comma.
4.
L’Amministrazione deve coinvolgere, informare e formare i Rappresentanti
per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì
a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il
personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli
formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza
di nuovi rischi, compresi quelli correlati allo stress-lavoro e gli altri
previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008.
Mario Tarlocco
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