E’ stata emessa una importante sentenza da parte del tribunale di Torino – sezione Lavoro - con la quale si condanna per comportamento antisindacale la Direzione Regionale dell’INPS che, in aperta violazione delle norme contrattuali, era venuta meno agli obblighi di relazioni sindacali, nonché di divieto di assunzione di iniziative unilaterali su materie che erano oggetto di confronto.
La rilevanza della sentenza consiste nel fatto che l’INPS aveva dichiarato che “tali disposizioni non sono più applicabili a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 ed in particolare degli articoli che prevedono il passaggio di materie, già sottoposte al sistema di relazioni sindacali previsto dai CCNL, alla competenza unilaterale ed esclusiva delle amministrazioni, salvo l’informazione ove prevista”.
Sostiene il giudice che invece che la locuzione "le norme del presente decreto si applicano alla tornata successiva a quella in corso" dichiara la illegittimità delle decisioni assunte dall’INPS.
La sentenza, la prima conosciuta, entra in una materia che si presta a interpretazioni le più difformi e sulla quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha in preparazione da mesi una direttiva e soprattutto riguarda un’amministrazione come l’INPS presente su tutto il territorio nazionale.
Il tema è quello della relazione tra i contratti collettivi nazionali vigenti, la norma di cui all’art.65 del D.Lgs. 150/2009 relativa ai contratti integrativi e le misure immediatamente applicabili a seguito dell’entrata in vigore del decreto stesso.
La nostra opinione è che solo dall’1.1.2011 o 1.1. 2012 ed in presenza di nuovi contratti collettivi nazionali potranno essere modificate le norme oggi vigenti facendo salve le diverse autonomie istituzionali/costituzionali e funzionali che oggi caratterizzano molte delle pubbliche amministrazioni. Altre soluzioni produrrebbero un inaccettabile ed illegittimo effetto retroattivo al decreto Brunetta rendendo illegittimi gli istituti contrattuali oggi vigenti.
testo iniziale
Bacheca informatica a cura dei delegati R.S.U. - FP CGIL del Comune di Voghera
Sentenza contro il decreto Brunetta
April 2010 - Una prima sentenza contro il decreto Brunetta
E’ stata emessa una importante sentenza da parte del tribunale di Torino – sezione Lavoro - con la quale si condanna per comportamento antisindacale la Direzione Regionale dell’INPS che, in aperta violazione delle norme contrattuali, era venuta meno agli obblighi di relazioni sindacali, nonché di divieto di assunzione di iniziative unilaterali su materie che erano oggetto di confronto.
La rilevanza della sentenza consiste nel fatto che l’INPS aveva dichiarato che “tali disposizioni non sono più applicabili a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 ed in particolare degli articoli che prevedono il passaggio di materie, già sottoposte al sistema di relazioni sindacali previsto dai CCNL, alla competenza unilaterale ed esclusiva delle amministrazioni, salvo l’informazione ove prevista”.
Sostiene il giudice che invece che la locuzione "le norme del presente decreto si applicano alla tornata successiva a quella in corso" dichiara la illegittimità delle decisioni assunte dall’INPS.
La sentenza, la prima conosciuta, entra in una materia che si presta a interpretazioni le più difformi e sulla quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha in preparazione da mesi una direttiva e soprattutto riguarda un’amministrazione come l’INPS presente su tutto il territorio nazionale.
Il tema è quello della relazione tra i contratti collettivi nazionali vigenti, la norma di cui all’art.65 del D.Lgs. 150/2009 relativa ai contratti integrativi e le misure immediatamente applicabili a seguito dell’entrata in vigore del decreto stesso.
La nostra opinione è che solo dall’1.1.2011 o 1.1. 2012 ed in presenza di nuovi contratti collettivi nazionali potranno essere modificate le norme oggi vigenti facendo salve le diverse autonomie istituzionali/costituzionali e funzionali che oggi caratterizzano molte delle pubbliche amministrazioni. Altre soluzioni produrrebbero un inaccettabile ed illegittimo effetto retroattivo al decreto Brunetta rendendo illegittimi gli istituti contrattuali oggi vigenti.
E’ stata emessa una importante sentenza da parte del tribunale di Torino – sezione Lavoro - con la quale si condanna per comportamento antisindacale la Direzione Regionale dell’INPS che, in aperta violazione delle norme contrattuali, era venuta meno agli obblighi di relazioni sindacali, nonché di divieto di assunzione di iniziative unilaterali su materie che erano oggetto di confronto.
La rilevanza della sentenza consiste nel fatto che l’INPS aveva dichiarato che “tali disposizioni non sono più applicabili a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 ed in particolare degli articoli che prevedono il passaggio di materie, già sottoposte al sistema di relazioni sindacali previsto dai CCNL, alla competenza unilaterale ed esclusiva delle amministrazioni, salvo l’informazione ove prevista”.
Sostiene il giudice che invece che la locuzione "le norme del presente decreto si applicano alla tornata successiva a quella in corso" dichiara la illegittimità delle decisioni assunte dall’INPS.
La sentenza, la prima conosciuta, entra in una materia che si presta a interpretazioni le più difformi e sulla quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha in preparazione da mesi una direttiva e soprattutto riguarda un’amministrazione come l’INPS presente su tutto il territorio nazionale.
Il tema è quello della relazione tra i contratti collettivi nazionali vigenti, la norma di cui all’art.65 del D.Lgs. 150/2009 relativa ai contratti integrativi e le misure immediatamente applicabili a seguito dell’entrata in vigore del decreto stesso.
La nostra opinione è che solo dall’1.1.2011 o 1.1. 2012 ed in presenza di nuovi contratti collettivi nazionali potranno essere modificate le norme oggi vigenti facendo salve le diverse autonomie istituzionali/costituzionali e funzionali che oggi caratterizzano molte delle pubbliche amministrazioni. Altre soluzioni produrrebbero un inaccettabile ed illegittimo effetto retroattivo al decreto Brunetta rendendo illegittimi gli istituti contrattuali oggi vigenti.
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