testo iniziale

Bacheca informatica a cura dei delegati R.S.U. - FP CGIL del Comune di Voghera

Comunicazione del

Responsabile Servizio Risorse Umane


Polo unico per le visite fiscali:
riepilogo e aggiornamento delle indicazioni operative

A seguito dei messaggi e circolari forniti dall’Inps  riguardanti il Polo unico per le visite fiscali introdotto dal 1° settembre 2017 per effetto degli artt. 18 e 22, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017  si fornisce un riepilogo ed un aggiornamento della materia.

Tra le categorie di amministrazioni e di dipendenti pubblici rientranti nell’ambito del “Polo Unico” sono contemplate anche le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni.

Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio
L’INPS precisa che la normativa del “Polo Unico” riguarda esclusivamente i controlli sugli eventi di malattia comune dei dipendenti rientranti in tale ambito e non riguarda in alcun modo altre fattispecie, come, ad esempio, la malattia del figlio, l’interdizione anticipata per gravidanza, ecc.;.
L’accertamento ambulatoriale nel caso in cui il dipendente venga trovato assente in occasione della visita medica fiscale; viene disposto d’ufficio dall’INPS.

Certificati di malattia cartacei e giustificativi prodotti dai dipendenti
Eventuali certificati di malattia cartacei non vanno trasmessi all’INPS, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico, il quale è tenuto al controllo circa la relativa validità (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
La documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare dovrà essere presentata dal lavoratore direttamente all’INPS in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo lo stesso è rientrato al lavoro), il quale procederà al relativo esame solo se la stessa contiene elementi prettamente di tipo sanitario; per le valutazioni di tipo amministrativo, la competenza viene invece rinviata al datore di lavoro
In questo caso, la procedura è la seguente:
qualora il dipendente produca documenti giustificativi “sanitari”, in sede di visita medica ambulatoriale, il medico incaricato provvederà all’annotazione, nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale”, del campo “si” nella sezione “Assenza giustificabile”, senza fare riferimento in alcun modo allo stato di salute dell’interessato;
se il dipendente produce documenti giustificativi che necessitano di valutazione di tipo “amministrativo”, il medico incaricato, sempre nell’apposito modello “Visita medica
di controllo ambulatoriale” valorizzerà il campo “Competenza amministrativa”, inserendo nelle note il rinvio al datore di lavoro;
qualora il dipendente non si presenti alla visita medica ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’INPS procede all’esame degli stessi solo su esplicita richiesta del datore di lavoro.
Il modello “Visita medica ambulatoriale” viene consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale o spedito in un secondo momento al suo domicilio; in attesa dell’aggiornamento del portale web dell’INPS, copia dello stesso deve essere consegnato dal dipendente al datore di lavoro per la relativa informativa.

Gestione reperibilità e assenza del lavoratore
L’INPS conferma le modalità, (posta elettronica, fax), con le quali il datore di lavoro deve provvedere a comunicare all’INPS stesso l’assenza del dipendente al proprio domicilio (ad es. per visita specialistica), ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 75/2017.
Le predette modalità sono utilizzabili anche nel caso in cui il lavoratore abbia la necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi.

Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Viene ribadito che l’INPS non effettua le visite mediche fiscali di controllo in caso di assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’INAIL;  tali tipologie di assenze restano comunque fuori dal campo applicativo dell’art. 55-septies del D.Lgs. n.165/2001, ovvero della disciplina riguardante i controlli sulle assenze, anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017.
Pertanto, pur non essendo contemplate tra le fattispecie di esonero dall’obbligo di
reperibilità da parte dei dipendenti pubblici, come previste dal D.M. n. 206/2017 non deve essere inviata all’INPS alcuna richiesta di visita medica fiscale per tali tipologie di assenza, pena l’addebito delle relative spese sostenute dallo stesso istituto.

Visite mediche di controllo per il lavoratori all’estero
L’INPS, al momento, non effettua visite mediche fiscali ai dipendenti che si ammalano durante soggiorni temporanei all’estero; l’art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 75/2017 prevede, infatti, che gli accertamenti medico-legali ai dipendenti possono essere disposti solo sul territorio nazionale.


Rinnovo RSU, si vota:
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19

dalle ore 9,00 alle ore 16,00

Presso Sala Consiglio Comunale

Scrutinio Venerdì 20 dalle ore 9,00


Quotidiano Enti Locali & PA – Il Sole 24 Ore

Controllo email, incentivi tecnici, disabili e mobilità

di Gianluca Bertagna

    La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
    Controllo delle email dei dipendenti
    Non è possibile il controllo massivo e la conservazione senza limite delle mail da parte del datore di lavoro. Il Garante per la privacy con provvedimento n. 53/2018ha vietato a una società il trattamento di dati personali effettuato sulle mail aziendali dei dipendenti in violazione della normativa sulla protezione dei dati e di quella sulla disciplina lavoristica. L'Autorità - intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente - ha accertato che la società trattava in modo illecito i dati personali contenuti nelle mail in entrata e in uscita, anche di natura privata e goliardica, scambiate dal lavoratore con alcuni colleghi e collaboratori.
    I dati raccolti nel corso di un biennio erano poi stati utilizzati per contestare un provvedimento disciplinare cui era seguito il licenziamento del dipendente poi annullato dal giudice del lavoro. È ingiustificata, in particolare, la raccolta a priori di tutte le mail in vista di futuri ed eventuali contenziosi; il Garante ha ribadito, infatti, che la conservazione deve riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e non a ipotesi astratte e indeterminate. Al cessare del rapporto di lavoro la casella di posta elettronica deve essere disattivata e rimossa e al suo posto di devono attivare eventuali account alternativi.
    Regolamenti sugli incentivi funzioni tecniche
    Alla Corte dei conti della Lombardia sono state poste tre questioni:
    1. se sia legittima la corresponsione degli incentivi di progettazione ai dipendenti dell'ufficio tecnico pur in assenza di regolamentazione aggiornata al nuovo codice degli appalti;
    2. se sia corretto attribuire efficacia retroattiva fin dal 2016 al regolamento che è in corso di predisposizione da parte del predetto responsabile;
    3. se sia possibile liquidare gli incentivi calcolati non sull'importo a base d'asta, ma con il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione, determinati nel modo esplicitato in premesse nel periodo da aprile 2016 ad oggi.
    Con la deliberazione n. 93/2018, la Sezione illustra che la liquidabilità degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del Dlgs 50/2016 è subordinata all'adozione da parte dell'ente del previsto regolamento, che può disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera, nonché criteri di quantificazione dei predetti incentivi - quale quella che tenga conto del ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione – che ne determinino un importo inferiore rispetto al tetto massimo legislativamente previsto.
    Consulta nazionale per integrazione persone con disabilità
    Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con una nota pubblicata il 28 marzo 2018, ha comunicato che con decreto del 6 febbraio 2018, la Ministra Madia ha costituito, presso il Dipartimento medesimo, la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, dando così attuazione all'articolo 10 del Dlgs 75/2017.
    Tra i compiti dell'organismo, vi sono quello di verificare la corretta applicazione delle norme in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, elaborando e proponendo piani, programmi e linee di indirizzo per l'aumento del livello occupazionale e per la valorizzazione dei lavoratori con disabilità.
    Trasformazione da part time a tempo pieno e mobilità
    È possibile utilizzare il risparmio di spesa derivante dal trasferimento per mobilità di dipendente inizialmente assunto a tempo pieno e successivamente trasformato in part time, per coprire la spesa derivante dalla trasformazione a tempo pieno di n. 2 posti part time?
    La Corte dei conti del Piemonte, con deliberazione n. 91/2018conferma che la trasformazione di un contratto di lavoro part time (ab initio) in un rapporto a tempo pieno, costituisce nuova assunzione e, quindi, soggiace alle limitazioni normative sulla capacità assunzionale e turn over.
    Al contrario, non costituisce nuova assunzione (ai fini della capacità assunzionale) l'incremento di ore di un contratto di lavoro part time, purché non vengano poste in essere fattispecie potenzialmente elusive della lettera e dello spirito della norma, sia sotto il profilo quantitativo, sia con riferimento al personale coinvolto, né venga violato il limite della spesa di personale disciplinato dalla legge 296/2006.
    Va infine ricordato l'ulteriore principio di diritto secondo il quale il trasferimento di un dipendente per mobilità volontaria è da considerare neutro, sia ai fini del turn over per l'ente cedente, che con riferimento alla assunzione per l'ente cessionario, con impossibilità di considerare il risparmio intervenuto utile ai fini del calcolo delle quote di turn over.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA
    Quotidiano Enti Locali & PA – Il Sole 24 Ore

    Posizioni organizzative, i «funzionari» complicano la contrattazione

    di Gianluca Bertagna
    Q
    E
    L

      La questione del finanziamento delle posizioni organizzative con imputazione al bilancio anziché al fondo delle risorse decentrate sta assumendo connotati surreali. Quella che avrebbe dovuto essere una manovra per favorire le relazioni sindacali rischia di creare maggiori contrasti in sede di contrattazione decentrata. L’idea non sarebbe sbagliata, ma purtroppo l’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 che impone di non superare l’importo del trattamento accessorio del 2016 complica non poco le cose.
      Il finanziamento
      Ad oggi, negli enti con la dirigenza le posizioni organizzative sono finanziate dal fondo del salario accessorio. Con l’entrata in vigore del contratto nazionale delle Funzioni Locali, il nuovo fondo verrà costituito al netto di queste risorse; il che significa che i valori della retribuzione di posizione e di risultato verranno finanziati direttamente dal bilancio come accade, da sempre, negli enti senza la dirigenza. Di fatto, in sede di prima applicazione, si verrà a costituire un budget delle posizioni organizzative pari a quello che gli enti hanno destinato alla stessa finalità nell’anno 2017.
      Il problema è che gli enti dovranno considerare entrambi gli aggregati all’interno del tetto del salario accessorio del 2016 e le disposizioni contrattuali non prevedono automatismi sul passaggio delle risorse da un budget all’altro.
      Le possibili situazioni
      In concreto potrebbero verificarsi tre situazioni diverse. All’interno dell’ente si mantengono le stesse quote del punto di partenza. Ipotizziamo che il limite del 2016 sia pari a 150 e che l’ente abbia destinato nel 2017 un importo pari a 50 per le posizioni organizzative. Nel 2018 si dovrà costituire un fondo di 100 e un “fondo” per le posizioni organizzative di 50. Se nel tempo questo equilibrio non cambia, non ci sono più relazioni sindacali da porre in essere sul tema. 
      Un secondo caso accade quando l’amministrazione intende ridurre stabilmente il numero delle posizioni organizzative, per esempio per una riorganizzazione. A questo punto, ipotizziamo che il valore da destinare a questa finalità riduca il “fondo” delle posizioni organizzative a 40. Con il limite fissato a 150 si crea, quindi, la possibilità di aumentare il fondo del salario accessorio di 10 fino a poter giungere a 110. Non sembra però esserci alcun automatismo in quanto l’articolo 5 dell’ipotesi di contratto nazionale afferma che questa movimentazione dovrà avvenire previo confronto tra le parti sindacali anche per individuare le facoltà di incremento del fondo dei dipendenti.

      Potrebbe infine esserci la necessità di procedere in modo contrario, aumentando il numero delle posizioni organizzative. In questo caso un maggior costo ipotizzato di 5 porterebbe il fondo delle posizioni organizzative a 55 con l’obbligo, per rispettare il limite di euro 150 di andare a ridurre il fondo dei dipendenti. Questa azione diventa però piuttosto complicata in quanto l’articolo 7 del contratto nazionale in arrivo prevede che venga contrattata con i sindacati. 

      Com’è possibile vedere, in definitiva, sia in un caso sia nell’altro sarà sempre necessario condividere le scelte anche al tavolo delle relazioni sindacali, per tutta la durata del vincolo previsto all’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017.

      © RIPRODUZIONE RISERVATA
      Quotidiano Enti Locali & PA – Il Sole 24 Ore

      Caos di regole per le assunzioni

      di Arturo Bianco

        La possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni locali è fortemente ostacolata non tanto dai tetti alla spesa, ma dai vincoli che bisogna soddisfare e dalle tante incertezze sulle regole da applicare per la programmazione del fabbisogno e per la dotazione organica. Parlare di un vero e proprio rompicapo e del sommarsi di disposizioni poco chiare significa semplicemente fotografare la realtà.
        Gli enti virtuosi
        Le capacità assunzionali, a partire dallo scorso anno, sono state ampliate per le amministrazioni “virtuose”, sempre all’interno del tetto della sostituzione dei cessati. Si deve evidenziare che i meccanismi per individuare questi enti virtuosi sono variati più volte: talvolta si utilizza il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, talvolta quello tra spesa del personale ed entrate correnti (queste ultime calcolate come media del triennio precedente), altre volte il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati, e altre ancora la quantità di risorse finanziarie non utilizzate in rapporto alle entrate correnti. E non è ancora stato chiarito se per le assunzioni dei dirigenti ci siano regole diverse, cioè quelle previste dal Dl 90/2014, come sostenuto dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti della Puglia e del Veneto, visto che tutte le limitazioni dettate dalla legislazione successiva sono riferite alle assunzioni del personale non dirigenziale.
        Gli enti locali, come tutte le Pa, devono approvare la programmazione del fabbisogno del personale per l’anno e per il triennio. Quindi devono avere adottata la programmazione del triennio 2018/2020 e devono, entro il mese di luglio e unitamente al Dup, varare la programmazione del triennio 2019/2021. Ma quali sono le capacità assunzionali dei prossimi anni? Quelle previste dal Dl 90/2014, cioè per tutti gli enti locali e le regioni il 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente? Poter sapere cosa si potrà spendere a questo titolo nei prossimi anni è importante per tutti, ma è essenziale per dare corso alla programmazione delle stabilizzazioni, che in base all’articolo 20 del Dlgs 75/2017 devono essere completate entro il triennio 2018/2020.
        In attesa delle linee guida 
        Sulle scelte delle amministrazioni locali pesano poi le incertezze legate alla mancata emanazione, nonostante la scadenza fosse il 30 settembre scorso, delle Linee guida di Funzione pubblica sulla programmazione del fabbisogno e sulla rideterminazione della dotazione organica da parte del Dipartimento della Funzione pubblica (si veda Il Sole 24 Ore del 28 marzo). La stessa Funzione pubblica sostiene, nelle bozze circolate, che il divieto di assunzioni nelle amministrazioni inadempienti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del Dlgs 75/2017 scatterà solo 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle Linee guida. Ma in ogni caso rimane da chiarire se le dotazioni organiche possono comprendere posti vacanti che le amministrazioni non hanno inserito nella programmazione del fabbisogno, e da quando opera il divieto di effettuare assunzioni per le amministrazioni che non hanno trasmesso la programmazione a Palazzo Vidoni, oltre alle le modalità e i contenuti della comunicazione.
        Le condizioni
        Come nel gioco dell’oca, le amministrazioni devono rispettare una serie di condizioni per dar corso ad assunzioni, e il mancato rispetto determina il ritorno alla casella iniziale. Le principali condizioni da rispettare sono: la dimostrazione del rispetto del pareggio di bilancio nell’anno precedente, che peraltro deve risultare dalla trasmissione telematica alla Ragioneria entro il 31 marzo; in via interpretativa le Corti dei conti dicono che è condizione di buona amministrazione che questo vincolo sia probabilmente rispettato nell’anno; aver rispettato nell’anno precedente il tetto di spesa del personale; aver attestato che non ci sono dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero; aver dato corso all’adozione del piano delle azioni positive o delle pari opportunità; aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti; avere rispettato i termini per l’adozione dei documenti contabili e per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e, per la sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna, aver adottato il piano delle performance. Infine, le amministrazioni che hanno commesso errori nel calcolo degli spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche hanno le assunzioni bloccate fino a che gli errori non vengono sanati.

        © RIPRODUZIONE RISERVATA