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Bacheca informatica a cura dei delegati R.S.U. - FP CGIL del Comune di Voghera

Comunicazione del

Responsabile Servizio Risorse Umane


Polo unico per le visite fiscali:
riepilogo e aggiornamento delle indicazioni operative

A seguito dei messaggi e circolari forniti dall’Inps  riguardanti il Polo unico per le visite fiscali introdotto dal 1° settembre 2017 per effetto degli artt. 18 e 22, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017  si fornisce un riepilogo ed un aggiornamento della materia.

Tra le categorie di amministrazioni e di dipendenti pubblici rientranti nell’ambito del “Polo Unico” sono contemplate anche le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni.

Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio
L’INPS precisa che la normativa del “Polo Unico” riguarda esclusivamente i controlli sugli eventi di malattia comune dei dipendenti rientranti in tale ambito e non riguarda in alcun modo altre fattispecie, come, ad esempio, la malattia del figlio, l’interdizione anticipata per gravidanza, ecc.;.
L’accertamento ambulatoriale nel caso in cui il dipendente venga trovato assente in occasione della visita medica fiscale; viene disposto d’ufficio dall’INPS.

Certificati di malattia cartacei e giustificativi prodotti dai dipendenti
Eventuali certificati di malattia cartacei non vanno trasmessi all’INPS, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico, il quale è tenuto al controllo circa la relativa validità (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
La documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare dovrà essere presentata dal lavoratore direttamente all’INPS in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo lo stesso è rientrato al lavoro), il quale procederà al relativo esame solo se la stessa contiene elementi prettamente di tipo sanitario; per le valutazioni di tipo amministrativo, la competenza viene invece rinviata al datore di lavoro
In questo caso, la procedura è la seguente:
qualora il dipendente produca documenti giustificativi “sanitari”, in sede di visita medica ambulatoriale, il medico incaricato provvederà all’annotazione, nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale”, del campo “si” nella sezione “Assenza giustificabile”, senza fare riferimento in alcun modo allo stato di salute dell’interessato;
se il dipendente produce documenti giustificativi che necessitano di valutazione di tipo “amministrativo”, il medico incaricato, sempre nell’apposito modello “Visita medica
di controllo ambulatoriale” valorizzerà il campo “Competenza amministrativa”, inserendo nelle note il rinvio al datore di lavoro;
qualora il dipendente non si presenti alla visita medica ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’INPS procede all’esame degli stessi solo su esplicita richiesta del datore di lavoro.
Il modello “Visita medica ambulatoriale” viene consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale o spedito in un secondo momento al suo domicilio; in attesa dell’aggiornamento del portale web dell’INPS, copia dello stesso deve essere consegnato dal dipendente al datore di lavoro per la relativa informativa.

Gestione reperibilità e assenza del lavoratore
L’INPS conferma le modalità, (posta elettronica, fax), con le quali il datore di lavoro deve provvedere a comunicare all’INPS stesso l’assenza del dipendente al proprio domicilio (ad es. per visita specialistica), ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 75/2017.
Le predette modalità sono utilizzabili anche nel caso in cui il lavoratore abbia la necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi.

Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Viene ribadito che l’INPS non effettua le visite mediche fiscali di controllo in caso di assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’INAIL;  tali tipologie di assenze restano comunque fuori dal campo applicativo dell’art. 55-septies del D.Lgs. n.165/2001, ovvero della disciplina riguardante i controlli sulle assenze, anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017.
Pertanto, pur non essendo contemplate tra le fattispecie di esonero dall’obbligo di
reperibilità da parte dei dipendenti pubblici, come previste dal D.M. n. 206/2017 non deve essere inviata all’INPS alcuna richiesta di visita medica fiscale per tali tipologie di assenza, pena l’addebito delle relative spese sostenute dallo stesso istituto.

Visite mediche di controllo per il lavoratori all’estero
L’INPS, al momento, non effettua visite mediche fiscali ai dipendenti che si ammalano durante soggiorni temporanei all’estero; l’art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 75/2017 prevede, infatti, che gli accertamenti medico-legali ai dipendenti possono essere disposti solo sul territorio nazionale.

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