testo iniziale

Bacheca informatica a cura dei delegati R.S.U. - FP CGIL del Comune di Voghera

IPOTESI DEL NUOVO:

 



CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEL COMUNE DI
VOGHERA

quadriennio normativo 2013-2016 biennio economico 2013-2014


SOTTOSCRITTO IN DATA __________

Preintesa del __________

 

Comune di VOGHERA

(Provincia di Pavia)

L'anno duemiladodici, il giorno ___________ del mese di ___________, alle ore ___________ presso la sede comunale di Piazza Duomo, 1, si sono riunite:

  • Delegazione Trattante di parte pubblica:

Ruolo

Nominativo
1. Presidente
Dott.ssa Silvia Bettaglio
2. Componente
Dott.ssa Maurizia Codevilla
3. Componente
Dott.ssa Claudia Filippi
 

  • Delegazione di parte sindacale:
Sigla
Nominativo
CGIL

CISL

UIL

SULPL

 

  • Rappresentanze Sindacali Unitarie:
Nome
Cognome






 
 
Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
per il personale del comparto del Comune di Voghera
 
quadriennio normativo 2013-2016 biennio economico 2013-2014

Articolo 1

(Campo di applicazione e durata)
  1. Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell’art. 5 del CCNL del 1.4.1999, così come modificato dall’art. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall’Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.
  2. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dall’1/01/2013, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCDI, ovvero di nuove norme di legge in contrasto con il medesimo.
Articolo 2
(Fondo di cui all’art. 31 del CCNL del 22.1.2004)
  1. Le risorse “decentrate” destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall’Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004.
  2. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del dirigente del servizio competente, distinguendo la parte relativa alle “risorse stabili” dalla parte relativa alle “risorse variabili”.
  3. Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità.
Articolo 3
(Materie oggetto di contrattazione decentrata)
 
  1. Le materie attualmente rimesse a contrattazione decentrata integrativa ai sensi delle vigenti disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono così individuate:
a. Criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate
b. Criteri, fattispecie, valori e procedimento per la corresponsione delle indennità di specifiche responsabilità e di disagio
c. Criteri integrativi di valutazione per le progressioni orizzontali
d. Criteri generali relativi all’applicazione dei sistemi premiali di produttività
e. Criteri delle forme di incentivazione rimesse a specifica regolamentazione previa contrattazione
f. Verifica delle condizioni per l’integrazione di cui all’art. 15, comma 2, CCNL 1.04.1999, sino all’1,2% del monte salari 1997, all’art. 15, comma 5, del medesimo CCNL e all’art. 16, comma 4, DL 98/2011 convertito in L. 111/2011, nonché con riferimento alle norme, legislative e contrattuali nazionali, che consentono, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, incrementi del fondo delle risorse decentrate di cui al precedente articolo 2.
Articolo 4
(Destinazione delle risorse decentrate)
  1. Le risorse decentrate nell’ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all’art. 31 del CCNL 22.1.2004 sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, a finanziare:
a. Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) – voce strettamente correlata all’entità numerica del personale a cui risulta già riconosciuta nella misura economica determinata dai CCNL e non residuano spazi di discrezionalità per la sua determinazione. Al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non possono essere destinate ulteriori risorse decentrate stante i vincoli imposti dalla legislazione vigente.
 
b. Indennità di comparto – voce strettamente correlata all’entità numerica del personale in servizio e non residuano spazi di discrezionalità per la sua determinazione. Pertanto al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad assicurare l’erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di ascrizione del personale dipendente.
c. Posizioni Organizzative – all’alimentazione di detto istituto sono destinate le risorse necessarie ad assicurare il riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato a beneficio dei titolari delle posizioni organizzative costituite dal competente organo dell’amministrazione in relazione alla pesatura di ciascuna posizione istituita e secondo le effettive esigenze di utilizzo dell’istituto motivatamente declinate dagli organi dirigenziali.
d. Compensi per trattamenti economici accessori (indennità)- alle indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: tipologia dei servizi erogati, estensione temporale di erogazione degli stessi, numero di personale addetto e categoria di inquadramento, organizzazione dei servizi su turni o con modalità di reperibilità, orario di funzionamento e di apertura al pubblico, esposizione degli addetti a rischio e/o disagio, assunzione della titolarità di posizioni di particolare o specifica responsabilità, anche in termini di maneggio di valori
e. Compensi per produttività e/o premialità individuale (incentivi) – al sistema di incentivazione della produttività individuale previsto dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: introduzione di un effettivo sistema meritocratico, erogazione di valori economici differenziali ed effettivamente premianti, collegamento con il miglioramento dell’attività e delle prestazioni fornite, connessione con una maggiore utilità marginale da conseguire al fine di giustificare l’erogazione del premio, diversificazione reale delle valutazioni funzionali alla erogazione del premio, valori economici diversificati a fronte di distinte prestazioni fornite.

Articolo 5

(Risorse destinate all’erogazione del compenso premiale)
  1. L’attribuzione al personale del compenso premiale (incentivante la produttività) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi oggettivamente misurabili e concretamente verificabili, in riferimento a quanto stabilito nel piano della performance e nel piano degli obiettivi.
  2. Non è consentita l’attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
  3. I sistemi di gestione e di valutazione della premialità sono rimessi alla potestà regolamentare dell’Ente, nel rispetto delle vigenti norme sui rapporti sindacali.
Articolo 6
(Indennità: fattispecie, criteri, valori, procedimenti)
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. d), e), f) e i) del CCNL del 1.4.1999, con le risorse destinate al finanziamento delle indennità disciplinate contrattualmente, verranno erogati al personale i seguenti compensi:
Indennità di rischio
  1. Ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 14.09.2000 ai fini del riconoscimento dell’indennità in oggetto sono da considerarsi prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione al rischio le seguenti tipologie di mansioni:
    1. a. Esposizione a rischio specifico connesso all’impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, scottature, ecc., anche non permanenti.  
      b. Esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici operativi complessi con portata superiore a 35 quintali.
      c. Esposizione a rischio di precipitazione, urto, trazione, estensione, ecc.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui alle fattispecie suddette in modo continuo e diretto compete, per un massimo di 11 mensilità e per il periodo di effettiva esposizione al rischio, salvo conguaglio come sotto specificato, ai sensi dell’art. 41 del CCNL del 22.1.2004, un’indennità mensile pari ad € 30,00 lordi.
 
3. L’individuazione dei dipendenti cui spetta l’indennità in oggetto, nel rispetto dei suddetti criteri, sarà effettuata dai Responsabili di Settore mediante atto adeguatamente motivato.
 
4. Il riconoscimento economico della presente indennità viene operato mediante l’applicazione del principio di prevalenza, in virtù del quale l’indennità mensile spetta integralmente laddove vi sia prevalenza, nel periodo mensile considerato, del periodo lavorato rispetto a quello non lavorato pari ad almeno il 50%+1 (arrotondati per difetto) dei giorni lavorativi mensili (nel conteggio non rientra l’assenza per ferie), fatta salva l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di decurtazione del salario accessorio.
 
5. Il conguaglio di quanto indebitamente erogato verrà effettuato nel mese successivo a quello di riferimento, su indicazione del servizio Gestione Risorse Umane.
 
6. Il compenso economico è ridotto proporzionalmente per il personale a tempo parziale.

Indennità di disagio

  1. Per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale ascritto alle categorie A, B e C, è istituita l’indennità mensile di disagio che viene determinata in € 30,00 mensili lordi ed erogata per un massimo di 11 mensilità.
  2. L’indennità di disagio è riconosciuta al personale che opera, con carattere di prevalenza, in presenza delle situazioni di disagio di seguito indicate:
a. Esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell’orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell’ente (ad es. orario frazionato, orario plurisettimanale ecc., escluso il turno.)
b. Esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni climatiche particolarmente avverse.
c. Esposizione a situazioni di disagio connesse all’utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature di particolare complessità che esulano dalle normali dotazioni d’ufficio (quando non rientrino nelle situazioni a rischio).
d. Esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese, mediante l’utilizzo di software gestionali ad esclusione di quelli di normale utilizzo, con scadenze periodiche e cicliche irrinunciabili non derivanti dall’avvio del procedimento ma imposte da norme legislative o regolamentari.
e. Esposizione a situazioni di disagio connesse alla gestione di sistemi relazionali obbligatori di particolare intensità, complessità e criticità o di sistemi di contatto altamente conflittuali.
f. Esposizione a situazioni di disagio connesse alla criticità dei rapporti con i destinatari dell’attività.
g. Esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio.
    1. L’indennità non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata.
    2. L’individuazione dei dipendenti cui spetta l’indennità in oggetto, nel rispetto dei suddetti criteri, sarà effettuata dai Responsabili di settore, mediante atto adeguatamente motivato.
    3. Il riconoscimento economico della presente indennità viene operato mediante l’applicazione del principio di prevalenza, in virtù del quale l’indennità mensile spetta integralmente laddove vi sia prevalenza, nel periodo mensile considerato, del periodo lavorato rispetto a quello non lavorato pari ad almeno il 50%+1 (arrotondati per difetto) dei giorni lavorativi mensili (nel conteggio non rientra l’assenza per ferie), fatta salva l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di decurtazione del salario accessorio.
    4. Il conguaglio di quanto indebitamente erogato verrà effettuato nel mese successivo a quello di riferimento, su indicazione del servizio Gestione Risorse Umane.
    5. Il compenso economico è ridotto proporzionalmente per il personale a tempo parziale.

Indennità di maneggio valori
  1. L’indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa, come individuati nei provvedimenti dirigenziali, per le sole giornate di effettivo servizio prestato nelle quali il lavoratore sia impegnato nel maneggio valori, nella misura di seguito indicata:
Valori annui maneggiati - Importo indennità
fino ad € 2.000,00                     € 0,00
da € 2001,00 a € 5.500,00        € 0,50
da € 5.501,00 a € 13.000,00     € 0,75
da € 13.001,00 a € 26.000,00   € 1,00
da € 26.001,00 a € 40.000,00   € 1,25
oltre 40.000,00                          € 1,50
 
2. L’indennità viene erogata a consuntivo,con atto adottato dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane nel mese successivo a quello del semestre di riferimento, secondo quanto segnalato dai singoli Dirigenti.
 

Indennità per specifiche responsabilità - Art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 01/04/1999

1. In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 01.04.1999, come modificato dall’art. 7 comma 1 del CCNL del 9.05.2006, viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11 comma 3 del CCNL del 31.03.1999 e da parte del personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative.
2. Ciascun dirigente può assegnare indennità per specifiche responsabilità, con le procedure ed i criteri previsti nel presente articolo, nell’ambito delle risorse assegnate a ciascun Settore. La determinazione di tale assegnazione è quantificata applicando un coefficiente riparametrato di riparto storicizzato alle risorse destinate al finanziamento di tale istituto.
3. Il riconoscimento delle specifiche responsabilità e la quantificazione preventiva dell’indennità spettante ai dipendenti è attuato con atto formale dei Dirigenti di Settore, nel rispetto dell’organizzazione strutturale dell’Ente, assumendo, come valore complessivo dell’indennità riconosciuta, la somma del valore riportato nella scheda in corrispondenza delle singole fattispecie di responsabilità indicate.
4. Le fattispecie di responsabilità valutate nella scheda si riferiscono al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite, alla specializzazione richiesta dai compiti assegnati e alla responsabilità istruttoria. Le voci specifiche contenute nell’apposita scheda vengono sono rimessi alla potestà regolamentare dell’Ente.
5. Ai fini del riconoscimento dell’indennità per specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro di categoria D devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità tra quelle indicate nell’apposita scheda e l’assunzione delle responsabilità individuate deve essere prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all’assolvimento delle prestazioni rese. In riferimento alle categorie C e B si ritengono, al fine del riconoscimento della relativa indennità, compiti comportanti specifiche responsabilità quelli assegnati, in aggiunta alla ordinaria attività di cui alla declaratoria della categoria di appartenenza, caratterizzati dalla presenza di almeno n. 2 fattispecie di responsabilità indicate nella scheda di riferimento.
6. L’indennità per specifiche responsabilità è determinata, sulla base dei criteri determinativi indicati:
  • per la categoria di accesso D3 nel valore massimo di € 1.800,00 annui lordi
  • per la categoria di accesso D1 nel valore massimo di € 1.550,00 annui lordi
  • per le categorie C e B nel valore massimo di € 1.100,00 annui lordi
7. Il compenso per compiti che comportano specifiche responsabilità viene riconosciuto fino ad un massimo di € 1.000,00 al personale di categoria C e B, quando l’attività espletata consista nel coordinamento diretto di almeno due unità di personale di categoria pari e/o inferiore, quali ad esempio coordinatrici asili nido, capi squadra, capo messi. Il compenso è commisurato al grado di autonomia dimostrato nel coordinamento dell’attività su una scala di valori da 1 a 3 ed è liquidato previa attestazione da parte del Dirigente preposto dell’effettivo svolgimento dell’attività e verifica dell’effettiva presenza in servizio computata, ai sensi delle normativa vigente, di almeno sei mesi del dipendente
8. I compensi verranno corrisposti in unica soluzione a consuntivo dell’esercizio di riferimento previa attestazione da parte del Dirigente preposto dell’effettiva assunzione della responsabilità attribuita e verifica dell’effettiva presenza in servizio computata, ai sensi delle normativa vigente, di almeno sei mesi del dipendente nell’anno in cui è stata attribuita la responsabilità, qualora l’assegnazione sia avvenuta entro il mese di gennaio. In caso di rapporto di lavoro part-time l’importo è proporzionato alla percentuale dell’orario di lavoro effettuato. Per le cessazioni dal servizio, le nuove assunzioni e le nuove attribuzioni in corso d’anno il compenso viene riproporzionato.

Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. i) del CCNL 1/4/99
1. Per compensare l’esercizio di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, al personale delle categorie B, C e D, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile, Ufficiale d’anagrafe e Ufficiale elettorale nonché agli addetti all’URP e ai servizi di protezione civile è riconosciuto un compenso annuale di € 300,00 annui lordi.
2. Il Dirigente competente dei servizi sopra indicati segnala con apposita comunicazione al Servizio Gestione Risorse Umane l’elenco dei dipendenti in possesso dei requisiti sopra previsti e ne cura le eventuali variazioni ed aggiornamenti.
3. La presente indennità non può essere aggiuntiva rispetto ad altro compenso di specifiche responsabilità di cui al presente articolo.
 
Articolo 7
(Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali)
 
1. Vengono riconosciute selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dall’articolo 62 del D. Lgs. 150/2009, sulla base di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali e nei limiti delle risorse disponibili.
2. La progressione economica all’interno della categoria è attribuita in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali rilevati dal sistema di valutazione.
3. L’ammontare delle risorse da destinare ad eventuali passaggi economici, in base alle disponibilità del Fondo incentivante e nel rispetto delle limitazioni delle disposizioni vigenti, è determinato in sede di Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa.
 
Articolo 8
(Criteri relativi alla Formazione)

1. E’ destinata annualmente una quota alla formazione del personale, da definire in riferimento alla normativa nazionale.
2. La formazione dovrà nel tempo riguardare il più possibile tutto il personale dipendente e dovrà essere effettuata una programmazione suddivisa per funzioni ed obiettivi e finalizzata:
    • A fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per il miglioramento della propria professionalità;
    • A favorire i processi di innovazione delle procedure e dell’integrazione tra i servizi.
3. E’ considerata formazione l’attività di apprendimento, per materie afferenti la posizione ricoperta, svolta presso l’Ente o presso strutture formative esterne all’Ente purché essa abbia sempre come esito finale un documento che attesti la frequenza al percorso formativo, e, ove concordato, anche una valutazione dell’apprendimento attraverso una verifica finale.
 
Articolo 9
(Fondo di assistenza e previdenza della Polizia Locale)
 
1. Per tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è definito un apposito Fondo di Assistenza a Previdenza, finanziato coi proventi dell’art. 208, comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, nel rispetto della normativa vigente.
2. A tal fine, per ciascun appartenente al Corpo di Polizia Locale è destinata una quota omnicomprensiva a carico dell’Ente pari a € 760,00.
 

Articolo 10
(Interpretazione autentica)
 
1. Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull’interpretazione delle norme del presente C.C.D.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente, al massimo entro 30 giorni dall’insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.
2. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del C.C.D.I.

 
Articolo 11
(Norma transitoria)
 
1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetto dall’ esercizio 2013. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetto dall’ anno 2013. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 65 del decreto stesso e dell’interpretazione autentica resa con l’art. 6 del Dlgs. n. 141/2011.

 
LE PARTI NEGOZIALI

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA _________________________________

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE _________________________________

 
LA RSU _______________________________________________________________


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