Comunicazione del
Responsabile Servizio Risorse Umane
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Polo unico per le visite fiscali:
riepilogo e aggiornamento delle indicazioni operative
A seguito dei messaggi e
circolari forniti dall’Inps riguardanti
il Polo unico per le visite fiscali introdotto dal 1° settembre 2017 per
effetto degli artt. 18 e 22, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 si fornisce un riepilogo ed un aggiornamento
della materia.
Tra le categorie di
amministrazioni e di dipendenti pubblici rientranti nell’ambito del “Polo
Unico” sono contemplate anche le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane e loro consorzi e associazioni.
Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio
L’INPS precisa che la normativa
del “Polo Unico” riguarda esclusivamente i controlli sugli eventi di malattia
comune dei dipendenti rientranti in tale ambito e non riguarda in alcun modo
altre fattispecie, come, ad esempio, la malattia del figlio, l’interdizione
anticipata per gravidanza, ecc.;.
L’accertamento ambulatoriale nel
caso in cui il dipendente venga trovato assente in occasione della visita
medica fiscale; viene disposto d’ufficio dall’INPS.
Certificati di malattia cartacei e giustificativi
prodotti dai dipendenti
Eventuali certificati di malattia
cartacei non vanno trasmessi all’INPS, ma unicamente al proprio datore di
lavoro pubblico, il quale è tenuto al controllo circa la relativa validità
(art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
La documentazione relativa
all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare dovrà
essere presentata dal lavoratore direttamente all’INPS in occasione della
visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo lo stesso è rientrato
al lavoro), il quale procederà al relativo esame solo se la stessa contiene
elementi prettamente di tipo sanitario; per le valutazioni di tipo
amministrativo, la competenza viene invece rinviata al datore di lavoro
In questo caso, la procedura è la
seguente:
qualora il dipendente produca
documenti giustificativi “sanitari”, in sede di visita medica ambulatoriale, il
medico incaricato provvederà all’annotazione, nell’apposito modello “Visita
medica di controllo ambulatoriale”, del campo “si” nella sezione “Assenza
giustificabile”, senza fare riferimento in alcun modo allo stato di salute
dell’interessato;
se il dipendente produce
documenti giustificativi che necessitano di valutazione di tipo
“amministrativo”, il medico incaricato, sempre nell’apposito modello “Visita
medica
di controllo ambulatoriale”
valorizzerà il campo “Competenza amministrativa”, inserendo nelle note il
rinvio al datore di lavoro;
qualora il dipendente non si
presenti alla visita medica ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i
giustificativi a mezzo posta, l’INPS procede all’esame degli stessi solo su
esplicita richiesta del datore di lavoro.
Il modello “Visita medica
ambulatoriale” viene consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale o
spedito in un secondo momento al suo domicilio; in attesa dell’aggiornamento
del portale web dell’INPS, copia dello stesso deve essere consegnato dal
dipendente al datore di lavoro per la relativa informativa.
Gestione reperibilità e
assenza del lavoratore
L’INPS conferma le modalità,
(posta elettronica, fax), con le quali il datore di lavoro deve provvedere a
comunicare all’INPS stesso l’assenza del dipendente al proprio domicilio (ad
es. per visita specialistica), ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), del
D.Lgs. 75/2017.
Le predette modalità sono utilizzabili anche nel caso in cui
il lavoratore abbia la necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi.
Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul
lavoro e malattia professionale
Viene ribadito che l’INPS non
effettua le visite mediche fiscali di controllo in caso di assenze per
infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva
dell’INAIL; tali tipologie di assenze
restano comunque fuori dal campo applicativo dell’art. 55-septies del D.Lgs.
n.165/2001, ovvero della disciplina riguardante i controlli sulle assenze,
anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017.
Pertanto, pur non essendo
contemplate tra le fattispecie di esonero dall’obbligo di
reperibilità da parte dei
dipendenti pubblici, come previste dal D.M. n. 206/2017 non deve essere inviata
all’INPS alcuna richiesta di visita medica fiscale per tali tipologie di
assenza, pena l’addebito delle relative spese sostenute dallo stesso istituto.
Visite mediche di controllo per il lavoratori all’estero
L’INPS, al momento, non effettua
visite mediche fiscali ai dipendenti che si ammalano durante soggiorni
temporanei all’estero; l’art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 75/2017
prevede, infatti, che gli accertamenti medico-legali ai dipendenti possono
essere disposti solo sul territorio nazionale.